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LA SVIZZERA VOTA SULL’ESPULSIONE DEGLI STRANIERi
(29 febbraio 2016)

BERNA. Di nuovo al voto, di nuovo contro gli stranieri, ma stavolta il popolo ha detto un sonoro “no” ai populisti
che speravano di portar a casa un altro risultato d’immagine.

Ancora una volta il canton Ticino ha tirato la volata ai populisti, ma il suo sonoro “sì” all’iniziativa popolare
per l’espulsione dei criminali stranieri, colpevoli anche di lievi reati, è stato compensato da un sonoro “no”
emesso dai grossi cantoni che non hanno voluto dar ascolto alla campagna xenofoba e securitaria del Partito del
Popolo Svizzero SVP-UDC.

Il testo dell’iniziativa. Depositata il 28 dicembre 2012, l’iniziativa popolare di carattere costituzionale
denominata «Per l’attuazione dell’espulsione degli stranieri che
commettono reati (Iniziativa per l’attuazione)»
è stata esaminata dall’Assemblea Federale (parlamento) il 20 marzo 2015, su messaggio del Consiglio Federale
(governo) del 20 novembre 2013. Il testo sottoposto all’esame del legislativo federale e messo in votazione ieri,
proponeva di modificare il par. 9 dell’art. 197 della Costituzione svizzera disponendo che

«Ai fini dell’attuazione dell’espulsione degli stranieri che commettono reati si applicano le disposizioni
seguenti:
I. Espulsione
1. Il giudice o il pubblico ministero espelle dal territorio svizzero lo straniero condannato per uno dei seguenti
reati, a prescindere dall’entità della pena inflitta:
a. omicidio intenzionale (art. 111 del Codice penale, CP
6), assassinio (art. 112 CP), omicidio passionale (art. 113 CP);
b. lesioni personali gravi (art. 122 CP),
– esposizione a pericolo della vita altrui
(art. 129 CP);
c. effrazione, mediante realizzazione cumulativa delle fattispecie di reato del
furto (art. 139 CP), del danneggiamento (art. 144 CP) e della violazione di
domicilio (art. 186 CP);
d. furto qualificato (art. 139 n. 2 e 3 CP), rapina (art. 140 CP), truffa per
mestiere (art. 146 cpv. 2 CP), estorsione qualificata (art. 156 n. 2, 3 e 4 CP),
ricettazione per mestiere (art. 160 n. 2 CP);
e. truffa (art. 146 CP) in materia di aiuto sociale e di assicurazioni sociali, nonché abuso di prestazioni sociali
(n. V.1);
f. tratta di esseri umani (art. 182 CP), sequestro di persona e rapimento qualificati (art. 184 CP), presa
d’ostaggio (art. 185 CP);
g. coazione sessuale (art. 189 CP), violenza carnale (art. 190 CP), atti sessuali
con persone incapaci di discernimento o inette a resistere (art. 191 CP), promovimento della prostituzione (art.
195 CP);
h. genocidio (art. 264 CP), crimini contro l’umanità (art. 264a
CP), crimini di guerra (art. 264b-264j
CP);
i. infrazione agli articoli 19 capoverso 2 o 20 capoverso 2 della legge del
3 ottobre 1951 n. 7 sugli stupefacenti (LStup).

2. Il giudice o il pubblico ministero espelle dal territorio svizzero lo straniero condannato per uno dei seguenti
reati se nei dieci anni precedenti questi è già stato
condannato con sentenza passata in giudicato a una pena detentiva o pecuniaria:

a. lesioni personali semplici (art. 123 CP), abbandono (art. 127 CP), rissa
(art. 133 CP), aggressione (art. 134 CP);
b. violazione di domicilio (art. 186 CP) in combinato disposto con danneggiamento (art. 144 CP) oppure furto (art.
139 n. 1 CP);
c. appropriazione indebita qualificata (art. 138 n. 2 CP), abuso per mestiere di
un impianto per l’elaborazione di dati (art. 147 cpv. 2 CP), abuso per mestiere di carte-chèques o di credito (art.
148 cpv. 2 CP), usura per mestiere
(art. 157 n. 2 CP);
d. sequestro di persona e rapimento (art. 183 CP);
e. atti sessuali con fanciulli (art. 187 n. 1 CP), atti sessuali con persone dipendenti (art. 188 n. 1 CP), atti
sessuali con persone ricoverate, detenute o
imputate (art. 192 CP), sfruttamento dello stato di bisogno (art. 193 CP),
pornografia (art. 197 n. 3 CP);
f. incendio intenzionale (art. 221 cpv. 1 e 2 CP), esplosione intenzionale
(art. 223 n. 1 CP), uso delittuoso di materie esplosive o gas velenosi (art. 224
CP), fabbricazione, occultamento e trasporto di materie esplosive o gas velenosi (art. 226 CP);
g. contraffazione di monete (art. 240 cpv. 1 CP), alterazione di monete
(art. 241 cpv. 1 CP);
h. pubblica istigazione a un crimine o alla violenza (art. 259 CP), partecipazione o sostegno a un’organizzazione
criminale (art. 260ter
CP), messa in pericolo della sicurezza pubblica con armi (art. 260quater
CP), finanziamento del terrorismo (art. 260quinquies
CP);
i. violenza o minaccia contro le autorità e i funzionari (art. 285 CP), violazione
del bando (art. 291 CP);
j. denuncia mendace (art. 303 n. 1 CP), riciclaggio di denaro qualificato
(art. 305bis n. 2 CP), falsa testimonianza, falsa perizia, falsa traduzione o interpretazione (art. 307 cpv. 1 e 2
CP);
k. infrazione intenzionale agli articoli 115 capoversi 1 e 2, 116 capoverso 3 o
118 capoverso 3 della legge federale del 16 dicembre 2005
sugli stranieri;
l. infrazione agli articoli 19 capoverso 1 o 20 capoverso 1 LStup.
3. Se nei dieci anni precedenti è stato aperto un procedimento penale che non è
ancora chiuso al momento della condanna per uno dei reati di cui al numero 2,
l’espulsione è pronunciata appena l’interessato sia condannato con sentenza passata
in giudicato a una pena detentiva o pecuniaria.
4. Si può rinunciare a pronunciare l’espulsione se il fatto è stato commesso per
legittima difesa discolpante (art. 16 CP) o
in stato di necessità discolpante (art. 18
CP).
5. A prescindere dallo statuto riconosciutogli
dal diritto degli stranieri, lo straniero
nei cui confronti è stata pronunciata una decisione di espulsione passata in giudicato
perde il diritto di dimora e ogni diritto di soggiornare o di ritornare in Svizzera.

II. Termine di partenza e divieto d’entrata
1. Se pronuncia l’espulsione, il giudice o il pubblico ministero impartisce allo
straniero interessato un termine di partenza e dispone nei suoi confronti un divieto
d’entrata di durata compresa tra i 5 e i 15 anni.
2. In caso di condanna secondo il numero
I.1, la durata del divieto d’entrata è di
almeno 10 anni.
3. In caso di recidiva, la durata del divieto d’entrata è di 20 anni.

III. Esecuzione
1. L’autorità cantonale competente esegue senza indugio l’espulsione appena la
condanna sia passata in giudicato o la pena sia stata scontata.
2. L’espulsione può essere differita soltanto temporaneamente se vi si oppongono
motivi cogenti ai sensi dell’articolo 25 capoversi 2 e 3 della Costituzione federale.
3. Nel prendere la sua decisione, l’autorità cantonale competente presume che
l’espulsione verso uno Stato che il Consiglio federale ha designato come sicuro ai
sensi dell’articolo 6a capoverso 2 della legge del 26 giugno 1998
sull’asilo non viola l’articolo 25 capoversi 2 e 3 della Costituzione federale.
4. Se sono invocati motivi di cui all’articolo 25 capoversi 2 e 3 della Costituzione
federale, l’autorità cantonale competente decide entro 30 giorni. La decisione può
essere impugnata davanti al tribunale cantonale competente. Questo decide entro
30 giorni dal ricevimento del ricorso; la decisione è definitiva.

IV. Rapporto con il diritto internazionale
Le disposizioni concernenti l’espulsione
e le sue modalità d’esecuzione prevalgono
sul diritto internazionale non cogente.

V. Abuso di prestazioni sociali
1. Chiunque indebitamente ottiene o tenta di
ottenere per sé o per altri prestazioni dell’aiuto sociale o di un’assicurazione sociale fornendo indicazioni false o incomplete, tacendo fatti essenziali
o in altro modo è punito con una pena detentiva sino a
cinque anni o con una pena pecuniaria, salvo che un’altra disposizione commini una
pena più severa.
2. Nei casi poco gravi può essere pronunciata la multa.
Il capoverso 1 è direttamente applicabile.»

Gli argomenti del Consiglio Federale. «Alla fine del 2010 – scrive il Consiglio Federale – Popolo e Cantoni
hanno accettato l’iniziativa “Per l’espulsione degli stranieri che commettono reati” che obbliga
il Parlamento ad attuare entro cinque anni le nuove disposizioni costituzionali, mediante l’adeguamento delle
pertinenti leggi. [53-47%, ndr]. Il Parlamento ha espletato
per tempo il suo compito. Contro le nuove leggi per l’espulsione di stranieri che commettono reati non è stato
lanciato il referendum. Per contro, già alla fine del dicembre 2012, ossia mentre erano ancora in corso i lavori
legislativi, i promotori hanno lanciato un’iniziativa, “iniziativa per l’attuazione”,
che si spinge oltre l’iniziativa espulsione e mira ad inasprire ulteriormente le leggi.»

Difatti, «l’iniziativa chiede che gli stranieri che commettono determinati reati siano espulsi automaticamente
dalla Svizzera, a prescindere dalla gravità del reato,
dall’entità della pena comminata e da altre circostanze.»

Se la doppia maggioranza di popolo e cantoni si fosse pronunciata in favore del testo proposto
vi sarebbero state pesanti conseguenze sia sul piano interno che internazionale.

Prima di tutto l’iniziativa brilla per la sua disumanità perché tratta i due milioni di stranieri presenti in
Svizzera come persone di seconda classe.”

I firmatari del testo vorrebbero che “per loro non sia più applicabile il principio, secondo cui per comminare
una misura tanto grave come l’espulsione dal Paese il giudice debba esaminare ogni singolo caso. Essa colpirebbe in
modo particolare le persone che sono radicate in Svizzera, come gli stranieri di seconda generazione.

L’iniziativa per l’attuazione scardina inoltre la separazione dei poteri e viola i principi fondamentali della
democrazia. Mirando a sancire direttamente nella Costituzione disposizioni dettagliate sull’espulsione, elude il
Parlamento. «Nella nostra democrazia – prosegue Berna – il compito di emanare le leggi spetta però proprio
al Parlamento. L’iniziativa intende inoltre limitare massicciamente l’autonomia dei giudici, che non potrebbero più
considerare né le peculiarità del singolo caso né i gravi casi di rigore personale.»
L’iniziativa per l’attuazione, infine, entra in conflitto con diversi obblighi internazionali, tra cui quelli in
materia di diritti umani e l’Accordo sulla
libera circolazione delle persone con l’UE. “Se accettata, l’iniziativa potrebbe ostacolare ulteriormente i
rapporti bilaterali tra la Svizzera e l’UE e appesantire il clima, già difficile, per i negoziati relativi
all’attuazione dell’iniziativa sull’immigrazione di massa. [Approvata il 9 febbraio 2014, ndr].

«Rapporti poco chiari con il nostro partner economico principale sono molto dannosi per l’economia. La stabilità e
la certezza giuridica sono però due importanti punti di forza della Svizzera
che non dovremmo incoscientemente mettere in gioco.» conclude il governo svizzero proponendo al Parlamento di
pronunciarsi contro il testo su cui l’UDC-SVP ha raccolto oltre 100 mila firme.

L’esito del voto. Il verdetto finale è chiaro, contro il testo proposto si sono pronunciati, secondo i dati
ufficiali, 1.966.976 votanti (pari al 58,9%, a favore 1.375.058
elettori (pari al 41,1%). Poiché la campagna elettorale che ha preceduto il voto è stata particolarmente vivace si
è presentato alle urne il 63,1% del corpo elettorale, un’affluenza davvero insolita per un Paese la Svizzera, dove
l’astensionismo è un’abitudine molto radicata.

Spicca nel campo dei “sì”, ossia in quello favorevole all’espulsione dei criminali stranieri il canton ticino,
territorio di lingua italiana che già era stato decisivo nell’approvazione dell’iniziativa popolare contro
l’immigrazione di massa, sottoposta a votazione il 9 febbraio 2014.
Ieri, però, il pronunciamento dei ticinesi è stato compensato dall’alta partecipazione e dal “no” forte e chiaro
emesso dagli elettori di Svizzera tedesca e romanda.

L’UDC-SVP ha reagito scompostamente all’esito del voto: vedrete, han detto importanti esponenti del partito di
Christoph Blocher, che appena uno straniero commetterà un reato molte persone che han votato “no”si pentiranno
d’averlo fatto.

Intanto, si sta preparando la campagna per la votazione popolare del 5 giugno prossimo sul diritto d’asilo: anche
qui l’UDC-SVP ha raccolto le firme per ottenerne una forte limitazione.

PIERLUIGI GIACOMONI

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