STATUTO DEL COMUNE DI BOLOGNA (TITOLO QUARTO)
(13 agosto 2016)
Pubblico,a scopo informativo, il titolo IV dello statuto del Comune di Bologna che si occupa del funzionamento dei quartieri.
Lo statuto, nella sua prima versione, fu emanato nel 1991, ma è stato successivamente rimaneggiato ed aggiornato.
Il testo qui proposto è comprensivo delle ultime modificazioni introdotte dal Consiglio comunale.
Avverto che i commi abrogati non sono riportati: non ha nessun senso riprodurre norme che non hanno nessun effetto pratico.
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Titolo IV (Decentramento)
Art. 33 (Quartieri)
1. Il territorio del Comune è ripartito, a norma dell’art. 17 del d.lgs 18 agosto 2000, n. 267, in circoscrizioni che assumono la denominazione di Quartieri.
2. La delimitazione territoriale, il numero e la denominazione dei Quartieri sono stabiliti dal regolamento comunale sul decentramento, approvato dal Consiglio comunale con la maggioranza dei consiglieri assegnati. Le modifiche della delimitazione territoriale o del numero dei Quartieri è approvata dal Consiglio comunale con la stessa maggioranza, su richiesta dei Quartieri interessati o previa loro consultazione.
Art. 34 (Organi del Quartiere)
1. Sono organi del Quartiere: il Consiglio di Quartiere e il Presidente da questo eletto.
2. Nell’esercizio delle sue funzioni il Presidente può essere coadiuvato da un Vice Presidente.
Art. 35 (Consiglio di Quartiere)
1. Il Consiglio di Quartiere è organo rappresentativo delle esigenze della comunità nell’ambito dell’unità del Comune e opera per favorire e promuovere il senso di comunità territoriale, la cultura di prossimità, l’unione solidale e la collaborazione tra gli individui e tra le organizzazioni cittadine, anche secondo l’impostazione di rete di comunità e di amministrazione condivisa che si fonda sul principio di sussidiarietà orizzontale di cui all’articolo 118, ultimo comma, della Costituzione.
2. Il Consiglio di Quartiere è composto da 15 membri.
3. Alla lista che ha riportato il maggior numero di voti è attribuito il 60 per cento dei seggi assegnati al Consiglio. I restanti seggi sono ripartiti proporzionalmente fra le altre liste. A tal fine si divide la cifra elettorale di ciascuna lista successivamente per 1, 2, 3, 4 … sino a concorrenza del numero dei seggi da assegnare e quindi si scelgono, tra i quozienti così ottenuti, i più alti, in numero eguale a quello dei seggi da assegnare, disponendoli in una graduatoria decrescente. Ciascuna lista ottiene tanti seggi quanti sono i quozienti ad essa appartenenti compresi nella graduatoria. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il posto è attribuito alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e, a parità di quest’ultima, per sorteggio. Nell’ambito di ogni lista i candidati sono proclamati eletti consiglieri circoscrizionali secondo l’ordine delle rispettive cifre individuali. A parità di cifra, sono proclamati eletti i candidati che precedono nell’ordine di lista.
4. Il Consiglio di Quartiere dura in carica per un periodo corrispondente a quello del Consiglio comunale – ivi compreso in caso di scioglimento o cessazione anticipata dello stesso per le cause previste dalla legge – ed esercita le sue funzioni sino al giorno dell’affissione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali per il rinnovo del Consiglio comunale.
5. Ai consiglieri dei Quartieri si applicano, in quanto compatibili, le norme previste per i consiglieri comunali.
6. Le modalità di elezione, organizzazione e funzionamento dei Consigli dei Quartieri sono disciplinate dal regolamento.
Art. 36 (Scioglimento del Consiglio di Quartiere)
1. Il Consiglio di Quartiere può essere sciolto quando, nonostante la diffida motivata espressa dal Sindaco su mandato del Consiglio comunale, insista in gravi e persistenti violazioni della legge, del presente statuto o dei regolamenti o quando non possa essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, in particolare per la mancata elezione del Presidente o per le dimissioni o la decadenza di almeno la metà dei consiglieri.
2. Lo scioglimento è dichiarato dal Consiglio comunale, con la maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati al Comune.
3. Il Consiglio comunale fissa, contestualmente allo scioglimento del Consiglio di Quartiere, la data delle elezioni per il rinnovo dell’organo, che non debbono aver luogo oltre il novantesimo giorno dalla data di scioglimento.
4. Nel periodo intercorrente fra lo scioglimento del Consiglio di Quartiere e la proclamazione dei nuovi eletti le funzioni del Consiglio e del Presidente di Quartiere sono esercitate rispettivamente dalla Giunta e dal Sindaco.
5. Il regolamento stabilisce le procedure di scioglimento, per quanto non disposto dal presente articolo.
Art. 37 (Attribuzione dei Consigli di Quartiere)
1. Ai Consigli di Quartiere, in quanto organi di rappresentanza diretta dei cittadini, è garantito l’esercizio di un ruolo politico, propositivo e consultivo nella formazione degli indirizzi e delle scelte della Amministrazione comunale nel suo complesso. Gli organi dell’Amministrazione sono tenuti a motivare l’eventuale reiezione di proposte e pareri espressi dal Consiglio di Quartiere su provvedimenti che riguardino interessi specificamente attinenti alla collettività o al territorio del Quartiere medesimo.
2. I Consigli dei Quartieri – nel rispetto degli atti in cui si esprime la funzione di indirizzo politico amministrativo propria del Consiglio comunale – concorrono alla formulazione, all’attuazione e al controllo delle scelte relative alle attività e alla gestione di servizi di base rivolti a soddisfare immediate esigenze della popolazione; svolgono altresì funzioni progettuali e integrative in particolare inerenti la cura della comunità e la cura del territorio, parallelamente ad attività di promozione e sostegno per creare reti di comunità.
4. I Consigli dei Quartieri promuovono forme di partecipazione della popolazione a carattere consultivo, preparatorie alla formazione di atti o per l’esame di speciali problemi della popolazione e dei servizi di Quartiere attivando anche percorsi che li rendano protagonisti nel favorire e promuovere l’ascolto e la collaborazione dei cittadini.
5. Nell’esercizio delle funzioni loro assegnate i Consigli dei Quartieri svolgono le attività di gestione finanziaria altrimenti demandate alla Giunta.
6. I Consigli dei Quartieri esercitano l’iniziativa degli atti di competenza del Consiglio comunale con il voto della maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati.
Art. 38 (Ambito di esercizio delle funzioni delegate)
1. Nelle materie delegate ai Consigli dei Quartieri la funzione di programmazione propria del Consiglio comunale è tesa a favorire le interrelazioni e collaborazioni fra più ambiti di intervento e consiste nell’identificare, in rapporto ai singoli settori, gli obiettivi minimi, sia in termini quantitativi che qualitativi, il cui soddisfacimento deve essere garantito dall’azione degli organi decentrati nonché, ove ritenuto necessario, il tetto massimo entro il quale contenere i singoli interventi.
2. Annualmente il Consiglio comunale provvede, in conformità a quanto previsto al precedente art. 27, a quantificare le risorse da assegnare ai singoli Quartieri per l’insieme degli interventi e dei servizi che fanno capo agli stessi, secondo un modello distributivo che tiene conto dei servizi esistenti sul territorio, di indicatori economico-sociali e demografici e che deve assicurare anche funzioni perequative e di riequilibrio.
3. Spetta ai Consigli dei Quartieri, nell’esercizio della propria autonomia decisionale e nel rispetto del tetto di risorse complessivamente assegnate e degli obiettivi indicati, formulare programmi-obiettivo in cui si determinano i budget annuali dei singoli servizi e interventi.
4. I programmi-obiettivo dei Consigli dei Quartieri vengono sottoposti al Consiglio comunale per una valutazione di conformità agli atti del Consiglio medesimo, secondo una procedura stabilita dal regolamento.
5. Il Consiglio comunale esercita la funzione di controllo al fine di valutare il rispetto dei vincoli imposti e la compatibilità dei risultati conseguiti con gli obiettivi e gli standard qualitativi fissati dal Consiglio stesso. Il controllo è finalizzato alla rideterminazione quantitativa delle risorse da assegnare ai Consigli dei Quartieri nell’esercizio successivo.
Art. 39 (Presidente)
1. Il Presidente del Consiglio di Quartiere è eletto dal Consiglio nel proprio seno per appello nominale e con la maggioranza dei consiglieri assegnati alla circoscrizione, sulla base di un documento programmatico sottoscritto da almeno un terzo dei consiglieri assegnati.
2. Il Presidente cessa dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale con la maggioranza dei consiglieri assegnati alla circoscrizione.
3. La mozione deve essere sottoscritta da almeno un terzo dei consiglieri assegnati alla circoscrizione; deve contenere la proposta di nuove linee politico-amministrative e l’indicazione di un nuovo Presidente del Consiglio di Quartiere.
4. La mozione viene messa in discussione non prima di cinque giorni e non oltre dieci giorni dalla sua presentazione.
5. L’approvazione della mozione di sfiducia comporta la proclamazione del nuovo Presidente del Consiglio di Quartiere.
6. Qualora il Consiglio di Quartiere si sia avvalso della facoltà di eleggere un Vice Presidente, questi cessa dalla carica contestualmente al Presidente, in caso di approvazione della mozione di sfiducia di cui al comma 2 del presente articolo.
Art. 40 (Attribuzioni del Presidente)
1. Il Presidente:
a) rappresenta il Quartiere nei rapporti con gli organi del Comune e con i terzi;
a bis) concorre a coordinare, nell’ambito del proprio territorio, l’attività del Comune con quella di ogni altra amministrazione pubblica;
b) convoca e presiede il Consiglio di Quartiere secondo le modalità previste dal regolamento sul decentramento;
c) propone al Consiglio, per l’approvazione, le deliberazioni;
d) tutela le prerogative dei consiglieri e garantisce l’esercizio effettivo delle loro funzioni;
e) sovraintende al funzionamento degli uffici e dei servizi di Quartiere, dando impulso all’azione del dirigente preposto ai medesimi in ordine all’attuazione dei programmi adottati dal Consiglio del Quartiere e vigilando sul corretto esercizio dell’attività amministrativa e di gestione;
f) esercita le funzioni delegategli dal Sindaco anche nella sua qualità di ufficiale di governo;
g) esercita ogni altra funzione a lui attribuita dal regolamento sul decentramento;
h) partecipa con diritto di parola, ma non di voto, alle sedute del Consiglio comunale e, su invito del Sindaco, alle sedute della Giunta.
Art. 41 (Personale)
1. A ciascun Quartiere viene assegnato il personale necessario a garantire l’assolvimento delle funzioni spettanti agli organi del Quartiere medesimo, ivi compreso quello che opera nei servizi delegati.
2. La responsabilità gestionale del complesso degli uffici e dei servizi di Quartiere è affidata ad un dirigente incaricato con le modalità previste al successivo art. 45, comma 4. Ad esso spettano i compiti inerenti la responsabilità di direzione, come specificati al successivo art. 44, fatte salve diverse eventuali specificazioni disposte dal regolamento in ragione della peculiarità del compito assegnato.
3. Il regolamento disciplina le modalità di formazione degli atti dei Consigli dei Quartieri per quanto attiene ai pareri e alle attestazioni di cui all’artt. 49 e 151 del d.lgs 18 agosto 2000, n. 267.
Art. 42 (Deliberazioni dei Consigli dei Quartieri)
1. Le deliberazioni dei Consigli dei Quartieri diventano esecutive dopo il decimo giorno dalla loro pubblicazione mediante affissione nell’albo pretorio del Comune.
2. Per ragioni di urgenza, le deliberazioni possono venire dichiarate immediatamente eseguibili dal Consiglio di Quartiere medesimo, con separata votazione, assunta con la maggioranza dei consiglieri assegnati alla Circoscrizione.