SIMBOLI RELIGIOSI E LIBERTA’ DI STAMPA
(12 febbraio 2016)
PARIGI. Circa un anno fa le nostre coscienze di uomini e donne libere son state sconvolte dall’orribile attentato alla rivista satirica Charlie Hebdo compiuto da estremisti islamici.
Bilancio: dodici morti in redazione, quattro durante la fuga degli attentatori.
Nei giorni e nelle settimane successive c’è stata una reazione del “mondo libero” contro questo efferato crimine compiuto contro la “libertà di stampa”.
premesso che nessuna violenza è ammissibile nel nome di un qualunque Dio e che il solo fatto d’utilizzare la religione per ammazzar gente è una bestemmia, perché compito delle religioni non è quello d’uccidere, ma d’affratellar le persone, rimane il dubbio se la “libertà di stampa” debba essere senza limiti.
Prima di tutto, credo che non esista una libertà che non preveda anche delle opportune limitazioni: se leggiamo la nostra Costituzione ci accorgiamo che accanto all’enunciazione delle diverse “libertà” (di parola, di pensiero, di pratica religiosa, di circolazione sul territorio nazionale…) vengono fissati dei limiti di legge, indispensabili per non trasformare ciò che è permesso in abuso di pochi ai danni dei molti.
Volete un esempio?
ecco cosa sta scritto a proposito della libertà di stampa (art. 21):
Art. 21.
1. Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.
2. La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure.
[principi fondamentali, ndr]
3. Si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell’autorità
giudiziaria nel caso di delitti, per i quali la legge sulla stampa espressamente
lo autorizzi, o nel caso di violazione delle norme che la legge stessa
prescriva per l’indicazione dei responsabili.
4. In tali casi, quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile il tempestivo intervento dell’autorità giudiziaria, il sequestro della stampa periodica
può essere eseguito da ufficiali di polizia giudiziaria, che devono immediatamente, e non mai oltre ventiquattro ore, fare denunzia all’autorità giudiziaria.
Se questa non lo convalida nelle ventiquattro ore successive, il sequestro s’intende revocato e privo di ogni effetto.
5. La legge può stabilire, con norme di carattere generale, che siano resi noti i mezzi di finanziamento della stampa periodica.
6. Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume. La legge stabilisce provvedimenti adeguati
a prevenire e a reprimere le violazioni.
[limiti e disciplina generale della predetta libertà, ndr]
Avete capito? Nei primi due commi si enunciano dei principi che paiono assolutamente senza limiti, dal comma 3 alla fine si introducono delle opportune precisazioni. Addirittura, comma 6, si esprime un divieto contro le pubblicazioni contrarie al buon costume.
(di conseguenza, nel nostro Paese non dovrebbero nemmeno circolare certe pubblicazioni disgustose e certe immagini).
Nei commi 3 e 5 si rinvia ad una legge ordinaria sulla stampa la fissazione d’ulteriori specificazioni e limitazioni.
Quindi, anche la “libertà di stampa”, che è uno dei connotati d’una democrazia matura, ha dei limiti e deve rispettare certe regole.
Ad esempio, non deve offendere i sentimenti religiosi della popolazione, non deve dileggiarne i simboli, come la croce per i cristiani, Maometto per i muslmani ed altri ancora.
Un conto è combattere contro l’ISIS, colpire i terroristi, un altro è far di tutta un’erba un fascio e colpire con un’unica scomunica tutti coloro che credono in un dio e semplicemente, pacificamente, nel silenzio e nell’anonimato della propria vita lo venerano.
E’ anche questo un diritto riconosciuto dalla nostra Costituzione (art.19), corredato anch’esso dei suoi opportuni limiti.
PIERLUIGI GIACOMONI