QUIRINALE. L’ELEZIONE SI AVVICINA
(5 Gennaio 2022)
ROMA. Il 24 Gennaio prossimo, dunque, inizieranno gli scrutini per l’elezione del nuovo Presidente della Repubblica Italiana: hanno diritto di votare i deputati (630), i senatori (315) i senatori a vita (6) e i delegati regionali (58).
In totale, il corpo elettorale è formato da 1009 “grandi elettori”: nei primi tre scrutini per esser eletto un nominativo deve raccogliere i due terzi dei componenti l’assemblea, cioè 673, dal quarto voto in poi è sufficiente, si fa per dire, la maggioranza assoluta degli aventi diritto, ossia 505.
Si tratta di una tra le elezioni meno trasparenti che la storia registri, sia perché non è prevista la presentazione di candidature esplicite, anzi tutti coloro che si sono dichiarati candidati alla massima carica dello stato sono stati bocciati, sia perché ad ogni votazione si parte da zero, cioè un nominativo precedentemente votato può esser tranquillamente abbandonato in favore d’un altro o delle schede bianche.
La storia delle elezioni presidenziali all’italiana è infatti piena d’aneddoti ed intrighi che hanno prodotto una serie abbastanza stravagante di risultati: quasi sempre l’eletto è un politico di secondo piano, un ex, una persona avanti negli anni.
Quasi sempre chi lo propone spera sia un Presidente poco incisivo, un notaio che si limiti ad apporre la propria firma a qualunque atto, poi però accade che tutti i Capi di stato che si son succeduti nel colle più importante di Roma si sono gradualmente sentiti liberi da vincoli pattizi nei riguardi dei partiti che li han appoggiati ed hanno fatto uso delle loro prerogative.
Ma quali sono i poteri di cui gode il Presidente della Repubblica.
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1. POTERE DI RINVIO DI DISEGNI DI LEGGE ALLE CAMERE
L’Art. 74 della Costituzione riconosce al Capo dello stato il potere di rinvio di progetti di legge già approvati dalle Camere facendo ricorso ad un «messaggio motivato».
Se le due assemblee però ribadiscono che l’atto legislativo va bene così, il Presidente deve promulgarlo.
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2. POTERE DI SCIOGLIMENTO DELLE CAMERE
L’Art. 88 dispone che il Presidente ha il potere di sciogliere le Camere «o anche una sola di esse», sentiti i rispettivi Presidenti.
tale potere, che non è limitato da nulla, non può esser però esercitato «negli ultimi sei mesi del mandato» presidenziale (il cosiddetto “semestre bianco”).
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3. POTERE DI NOMINA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI E DEI MINISTRI
L’Art. 92, Comma 2, affida all’inquilino del quirinale il potere di nomina del Presidente del Consiglio dei Ministri «e su proposta di questo, i ministri».
Anche questo duplice potere non è limitato da nulla e i Presidenti l’hanno esercitato con più o meno creatività.
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4 ALTRI POTERI
L’Art. 87 elenca altre prerogative del Capo dello Stato:
«Indìce le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione.
Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di
iniziativa del Governo.
Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i
regolamenti.
Indìce il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione.
Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato.
Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati
internazionali, previa, quando occorra, l’autorizzazione delle Camere.
Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di
difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra
deliberato dalle Camere.
Presiede il Consiglio superiore della magistratura.
Può concedere grazia e commutare le pene.
Conferisce le onorificenze della Repubblica.»
Inoltre, il Capo dello Stato ha il potere di nominare almeno cinque senatori a vita individuandoli fra «cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel
campo sociale, scientifico, artistico e letterario.» (Art. 59, comma 2), mentre divengono membri vitalizi della Camera alta i Presidenti emeriti.
Considerato tutto ciò, il ruolo del presidente della Repubblica è tutt’altro che secondario e può diventare, soprattutto nei momenti di crisi politica, di primaria importanza.
ecco perché l’appuntamento di fine gennaio è osservato molto da vicino perché colui, o colei, che risulterà eletto influenzerà la storia del nostro paese per un lungo periodo di tempo: sette anni.
PIER LUIGI GIACOMONI