L’ARTICOLO 70
(18 Settembre 2016)
Poiché l’argomento è tornato più volte l’altra sera nell’incontro Renzi-Smuraglia ho deciso di fare un pezzo
dedicato all’art. 70 della Costituzione che pare esser la nuova pietra dello scandalo.
Cominciamo dall’attuale art. 70, quello della Costituzione in vigore.
Esso recita:
«La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere.»
Vediamo invece come è stato modificato dal Parlamento con la nuova legge costituzionale che sarà oggetto del
prossimo referendum:
«La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere per le leggi di revisione della Costituzione
e le altre leggi costituzionali,
e soltanto per le leggi di attuazione delle disposizioni costituzionali concernenti la tutela delle minoranze
linguistiche, i referendum popolari, le altre
forme di consultazione di cui all’articolo 71, per le leggi che determinano l’ordinamento, la legislazione
elettorale, gli organi di governo, le funzioni
fondamentali dei Comuni e delle Città metropolitane e le disposizioni di principio sulle forme associative dei
Comuni, per la legge che stabilisce le norme
generali, le forme e i termini della partecipazione dell’Italia alla formazione e all’attuazione della normativa e
delle politiche dell’Unione europea,
per quella che determina i casi di ineleggibilità e di incompatibilità con l’ufficio di senatore di cui
all’articolo 65, primo comma, e per le leggi di
cui agli articoli 57, sesto comma, 80, secondo periodo, 114, terzo comma, 116, terzo comma, 117, quinto e nono
comma, 119, sesto comma, 120, secondo comma,
122, primo comma, e 132, secondo comma. Le stesse leggi, ciascuna con oggetto proprio, possono essere abrogate,
modificate o derogate solo in forma espressa
e da leggi approvate a norma del presente comma.
Le altre leggi sono approvate dalla Camera dei deputati.
Ogni disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati è immediatamente trasmesso al Senato della Repubblica
che, entro dieci giorni, su richiesta di
un terzo dei suoi componenti, può disporre di esaminarlo. Nei trenta giorni successivi il Senato della Repubblica
può deliberare proposte di modificazione
del testo, sulle quali la Camera dei deputati si pronuncia in via definitiva. Qualora il Senato della Repubblica
non disponga di procedere all’esame o
sia inutilmente decorso il termine per deliberare, ovvero quando la Camera dei deputati si sia pronunciata in via
definitiva, la legge può essere promulgata.
L’esame del Senato della Repubblica per le leggi che danno attuazione all’articolo 117, quarto comma, è disposto
nel termine di dieci giorni dalla data
di trasmissione. Per i medesimi disegni di legge, la Camera dei deputati può non conformarsi alle modificazioni
proposte dal Senato della Repubblica a
maggioranza assoluta dei suoi componenti, solo pronunciandosi nella votazione finale a maggioranza assoluta dei
propri componenti.
I disegni di legge di cui all’articolo 81, quarto comma, approvati dalla Camera dei deputati, sono esaminati dal
Senato della Repubblica, che può deliberare
proposte di modificazione entro quindici giorni dalla data della trasmissione.
I Presidenti delle Camere decidono, d’intesa tra loro, le eventuali questioni di competenza, sollevate secondo le
norme dei rispettivi regolamenti.
Il Senato della Repubblica può, secondo quanto previsto dal proprio regolamento, svolgere attività conoscitive,
nonché formulare osservazioni su atti o
documenti all’esame della Camera dei deputati».
Commento.
1. E’ evidente che il testo dell’attuale art. 70 non presenta alcuna complessità perché, nel regime del
bicameralismo paritario, entrambe le Camere svolgono la stessa identica funzione per cui un disegno di legge, prima
d’esser promulgato, deve esser approvato, nello stesso identico testo da entrambe le assemblee.
2. E’ altrettanto evidente che, introducendo il sistema del bicameralismo complementare, la riforma costituzionale
precisi quando:
A. le due Camere fanno le stesse cose;
B. la Camera dei Deputati prevale rispetto al Senato della Repubblica;
Vediamo in dettaglio:
A. Camera e Senato sono uguali quando discutono di:
1. leggi di revisione della Costituzione;
2. altre leggi costituzionali;
3. leggi di attuazione delle disposizioni costituzionali concernenti la tutela delle minoranze linguistiche;
4. referendum popolari;
5. altre forme di consultazione di cui all’articolo 71 [1]
6. leggi che determinano l’ordinamento, la legislazione elettorale, gli organi di governo, le funzioni fondamentali
dei Comuni e delle Città metropolitane e le disposizioni di principio sulle forme associative dei Comuni,
7. legge che stabilisce le norme generali, le forme e i termini della partecipazione dell’Italia alla formazione e
all’attuazione della normativa e delle politiche dell’Unione europea,
8. legge che determina i casi di ineleggibilità e di incompatibilità con l’ufficio di senatore; [2]
9. leggi di cui agli articoli 57, sesto comma [3], 80, secondo periodo [4], 114, terzo comma [5], 116, terzo comma
[6], 117, quinto e nono comma [7], 119, sesto comma [8], 120, secondo comma
[9], 122, primo comma [10] e 132, secondo comma[11].
Le stesse leggi, ciascuna con oggetto proprio, possono essere abrogate, modificate o derogate solo in forma
espressa e da leggi approvate a norma del presente comma.»
Quindi solo col voto favorevole d’entrambe le Camere.
B. La Camera prevale sul Senato quando discute di tutte «Le altre leggi»
In questi casi «ogni disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati è immediatamente trasmesso al Senato
della Repubblica che, entro dieci giorni, su richiesta di
un terzo dei suoi componenti, può disporre di esaminarlo. Nei trenta giorni successivi il Senato della Repubblica
può deliberare proposte di modificazione
del testo, sulle quali la Camera dei deputati si pronuncia in via definitiva. Qualora il Senato della Repubblica
non disponga di procedere all’esame o
sia inutilmente decorso il termine per deliberare, ovvero quando la Camera dei deputati si sia pronunciata in via
definitiva, la legge può essere promulgata.
L’esame del Senato della Repubblica per le leggi che danno attuazione all’articolo 117, quarto comma [12], è
disposto nel termine di dieci giorni dalla data di trasmissione. Per i medesimi disegni di legge, la Camera dei
deputati può non conformarsi alle modificazioni proposte dal Senato della Repubblica a
maggioranza assoluta dei suoi componenti, solo pronunciandosi nella votazione finale a maggioranza assoluta dei
propri componenti.
***
NOTE:
[1] Art. 71 c. 2 Costituzione vigente (d’ora in poi c. vg.):
«Il popolo esercita l’iniziativa delle leggi, mediante la proposta, da parte di almeno cinquantamila elettori, di
un progetto redatto in articoli.»
art. 71 commi 2 e 3 riforma costituzionale (d’ora in poi r.c.)
«Il popolo esercita l’iniziativa delle leggi, mediante la proposta, da parte di almeno centocinquantamila elettori,
di un progetto redatto in articoli.
«La discussione e la deliberazione conclusiva sulle proposte di legge d’iniziativa popolare sono garantite nei
tempi, nelle forme e nei limiti stabiliti dai regolamenti
parlamentari»;
«Al fine di favorire la partecipazione dei cittadini alla determinazione delle politiche pubbliche, la legge
costituzionale stabilisce condizioni ed effetti
di referendum popolari propositivi e d’indirizzo, nonché di altre forme di consultazione, anche delle formazioni
sociali. Con legge approvata da entrambe
le Camere sono disposte le modalità di attuazione».
[2] art. 65 c. vg.:
«La legge determina i casi di ineleggibilità e incompatibilità con l’ufficio di deputato o di senatore.
Nessuno può appartenere contemporaneamente alle due Camere.»
[3] art. 57 sesto comma:
«Con legge approvata da entrambe le Camere sono regolate le modalità di attribuzione dei seggi e di elezione dei
membri del Senato della Repubblica tra
i consiglieri e i sindaci, nonché quelle per la loro sostituzione, in caso di cessazione dalla carica elettiva
regionale o locale. I seggi sono attribuiti
in ragione dei voti espressi e della composizione di ciascun Consiglio».
[4] art. 80 secondo periodo r. c.:
«Le leggi che autorizzano la ratifica dei trattati relativi all’appartenenza dell’Italia all’Unione europea sono
approvate da entrambe le Camere».
[5] art. 114 comma 3 c. vg.:
«Roma è la capitale della Repubblica. La legge dello Stato disciplina il suo ordinamento.»
[6] art. 116 comma 3 r. c.:
«Ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, concernenti le materie di cui all’articolo 117, secondo
comma, lettere l), limitatamente all’organizzazione
della giustizia di pace, m), limitatamente alle disposizioni generali e comuni per le politiche sociali, n), o),
limitatamente alle politiche attive del
lavoro e all’istruzione e formazione professionale, q), limitatamente al commercio con l’estero, s) e u),
limitatamente al governo del territorio, possono
essere attribuite ad altre Regioni, con legge dello Stato, anche su richiesta delle stesse, sentiti gli enti
locali, nel rispetto dei princìpi di cui all’articolo
119, purché la Regione sia in condizione di equilibrio tra le entrate e le spese del proprio bilancio. La legge è
approvata da entrambe le Camere, sulla
base di intesa tra lo Stato e la Regione interessata».
[7] art. 117 commi 5 e 9
5. «Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle
decisioni dirette alla formazione degli atti
normativi dell’Unione europea e provvedono all’attuazione e all’esecuzione degli accordi internazionali e degli
atti dell’Unione europea, nel rispetto
delle norme di procedura stabilite con legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere
sostitutivo in caso di inadempienza.»
9. «Nelle materie di sua competenza la Regione può concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali
interni ad altro Stato, nei casi e con le forme
disciplinati da leggi dello Stato».
[8] art. 119 comma 6 r. c.:
«I Comuni, le Città metropolitane e le Regioni hanno un proprio patrimonio, attribuito secondo i princìpi generali
determinati dalla legge dello Stato.
Possono ricorrere all’indebitamento solo per finanziare spese di investimento, con la contestuale definizione di
piani di ammortamento e a condizione che
per il complesso degli enti di ciascuna Regione sia rispettato l’equilibrio di bilancio. È esclusa ogni garanzia
dello Stato sui prestiti dagli stessi
contratti».
[9] art. 120 comma 2 c. vg.-r. c.
Il Governo «, acquisito, salvi i casi di motivata
urgenza, il parere del Senato della Repubblica, che deve essere reso entro quindici giorni dalla richiesta,» può
sostituirsi a organi delle Regioni, delle Città metropolitane,
delle Province e dei Comuni nel caso di mancato rispetto di norme e trattati
internazionali o della normativa comunitaria, oppure di pericolo grave per
l’incolumità e la sicurezza pubblica, ovvero quando lo richiedono la tutela
dell’unità giuridica o dell’unità economica e in particolare la tutela dei
livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali,
prescindendo dai confini territoriali dei governi locali,
«e stabilisce i casi di esclusione dei titolari di organi di governo regionali e locali dall’esercizio delle
rispettive funzioni quando è stato accertato lo stato di grave dissesto finanziario dell’ente».
[per province s’intendono, credo, quelle autonome di Trento e Bolzano che comunque non saranno soppresse].
[10] art. 122 primo comma c. vg.-r. c.:
Il sistema di elezione e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità del
Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale, nonchè dei
consiglieri regionali sono disciplinati con legge della Regione nei limiti dei
princìpi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica, che stabilisce
anche la durata degli organi elettivi «e i relativi emolumenti nel limite dell’importo di quelli
attribuiti ai sindaci dei Comuni capoluogo di Regione. La legge della Repubblica stabilisce altresì i princìpi
fondamentali per promuovere l’equilibrio
tra donne e uomini nella rappresentanza».
[11] art. 132 comma 2 c. vg.-r. c.:
Si può, con l’approvazione della maggioranza delle popolazioni
del Comune o dei Comuni interessati espressa mediante referendum e con legge della Repubblica, sentiti i Consigli
regionali, consentire che i Comuni, che ne facciano richiesta, siano
staccati da una Regione ed aggregati ad un’altra.
[12] art. 117 comma 4 r.c.
«Su proposta del Governo, la legge dello Stato può intervenire in materie non riservate alla legislazione esclusiva
quando lo richieda la tutela dell’unità
giuridica o economica della Repubblica, ovvero la tutela dell’interesse nazionale.»
PIER LUIGI GIACOMONI