LA RIFORMA PUNTO PER PUNTO
(28 Novembre 2016)
BOLOGNA. Pubblico qui di seguito lo “speciale referendum” realizzato con puntiglio certosino dall’amico Andrea De
Pasquale.
Lo faccio a beneficio dei dubbiosi, degl’incerti, di coloro che a pochi giorni dal voto non sanno se votare “sì”,
“no” od astenersi.
Mi rivolgo anche a chi, magari in nome d’un’adesione ideologica, ha già deciso da mesi,ma che sente comunque il
bisogno di documentarsi, perché Andrea, in questo suo scritto, è anche analitico sui precedenti storici e sui
documenti che son stati scritti o firmati da sostenitori del “no” come Pier Luigi Bersani, Massimo d’Alema,
Giuseppe Civati, Ciriaco De Mita…
Non si sa mai che nel segreto della propria cameretta qualcuno cambi idea.
In fin dei conti il referendum è quel tipo di votazione in cui uno si esprime non per appartenenza politica,
partitica, ideologica, ma per l’idea che s’è fatto, leggendo e documentandosi.
Infine, voglio riprodurre qui il testo del quesito che ci verrà sottoposto domenica prossima – sul quale sono stati
presentati diversi ricorsi tutti sistematicamente respinti – perché è su questo che dovremo pronunciarci e, come si
vedrà, non ci sono molte cose che sono state affastellate in questa campagna elettorale.
sulla scheda, perciò, troveremo scritto:
«Approvate il testo della legge costituzionale concernente “disposizioni per il superamento del bicameralismo
paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni,
la soppressione del Cnel e la revisione del Titolo V della parte II della Costituzione”,
approvato dal Parlamento e pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 88 del 15 aprile 2016?»
E adesso il testo di Andrea: mi preme precisare che:
1. Ho corretto alcuni refusi;
2. ho corretto un errore fatto da andrea che gli segnalerò privatamente;
Per il resto, come diceva una mia vecchia maestra, “è tutta farina del suo sacco”!
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indice.
I. LA RIFORMA PUNTO PER PUNTO:
1. L’ITER PARLAMENTARE (2 ANNI E 6 APPROVAZIONI)
2. I PRINCIPI FONDAMENTALI E I DIRITTI-DOVERI NON VENGONO TOCCATI
3. DAL BICAMERALISMO PARITARIO A QUELLO DIFFERENZIATO
4. Il NUOVO SENATO
5. LEGGI MONOCAMERALI (95%), LEGGI BICAMERALI (5%) E VOTO A DATA CERTA
6. LE LEGGI DI INIZIATIVA POPOLARE
7. I POTERI DEL GOVERNO: VOTO A DATA CERTA E LIMITI AI DECRETI LEGGE
8. LA VERIFICA PREVENTIVA DI COSTITUZIONALITA’ DELLE LEGGI ELETTORALI
9. UNA POSSIBILITA’ IN PIU’ PER IL REFERENDUM ABROGATIVO
10. ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
11. RIORDINO DELLE COMPETENZE E MENO CONFLITTI TRA STATO E REGIONI
12. LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE: TRASPARENZA, RESPONSABILITA’, COSTI STANDARD
13. LA “CLAUSOLA DI SUPREMAZIA” E LA RIMOZIONE PER DISSESTO FINANZIARIO
14. VARIE: EQUILIBRIO DI GENERE, MINORANZE, PAESAGGIO, GUERRA, CNEL
II. OSSERVAZIONI POLITICHE.
1. Improvvisazioni e voltafaccia
2. Una lunga storia a sinistra
3. D’Alema ieri e oggi
4. I tempi delle leggi (e della politica)
5. Tra proposta (faticosa) e ammucchiata (sempre contro)
6. L’impatto economico
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I. LA RIFORMA COSTITUZIONALE PUNTO PER PUNTO
PREMESSA.
Personalmente ho affrontato la lettura puntuale delle modifiche con un certo timore, avendo un orientamento
politico per il SI’ ma temendo di trovare nel testo cose non condivisibili, date le critiche dei sostenitori del NO
in circolazione ormai da mesi. Invece il testo a fronte (che ho commentato articolo per articolo sulla mia pagina
Facebook) ha reso ancora più convinto il mio voto favorevole, anche dal punto di vista tecnico (feci la tesi di
Giurisprudenza proprio sulla Costituzione, leggendomi mesi di dibattito in Assemblea Costituente). E soprattutto
non ho trovato proprio nessun appiglio di “restringimento della democrazia” e “deriva autoritaria”, accuse
evidentemente mirate a spaventare un elettorato poco informato, più che ad argomentare tesi giuridicamente fondate.
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1. L’ITER PARLAMENTARE (2 ANNI E 6 APPROVAZIONI)
Ho deciso quindi di leggermi anche un po’ dei lavori parlamentari che hanno portato al testo sul quale voteremo,
scoprendo che nei 2 anni di discussione in Parlamento (dall’8 aprile 2014 al 15 aprile 2016) per totali 6 votazioni
(sei, 3 alla Camera e 3 al Senato) il testo originale del Governo è stato emendato in oltre 60 punti con proposte
di deputati e senatori, che hanno reso meno “fluido” il fraseggio, ma hanno fortemente contribuito al testo finale,
poi approvato con ampia maggioranza:
in Senato (1° lettura) con 178 voti favorevoli, 17 voti contrari, 7 astenuti (202 votanti), poi (2° lettura) con
180 voti favorevoli; 112 voti contrari; 1 astenuto.
Alla Camera (1° lettura) con 367 voti favorevoli, 194 voti contrari e 5 astenuti, poi (2° lettura) con 361 voti
favorevoli, 7 voti contrari, 2 astenuti.
La riforma è quindi stata ripetutamente votata da una maggioranza intorno al 58%, superiore a quella richiesta (la
metà più uno), come prescrive la Costituzione, e sempre secondo la Costituzione viene ora sottoposta a Referendum.
Il governo non ha mai posto la fiducia. Come si può dire che è una riforma “imposta” dall’esecutivo?
Entriamo ora nei contenuti della riforma, leggendola insieme punto per punto.
Il testo lo trovate sul sito della Camera dei Deputati e anche sul mio sito.
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2. I PRINCIPI FONDAMENTALI E I DIRITTI-DOVERI NON VENGONO TOCCATI
In primo luogo questa riforma non cambia nulla dei “Principi Fondamentali” (articoli da 1 a 12), né della Parte
Prima “Diritti e doveri dei cittadini” con i relativi Titolo I (rapporti civili), Titolo II (rapporti etico-
sociali), Titolo III (rapporti economici): fino all’articolo 47 la Costituzione non viene proprio toccata. La
prima modifica arriva al 48 (siamo nel titolo IV “rapporti politici”), dal quale viene tolta la parola “Senato”
rispetto al voto degli italiani all’estero. Del resto, tutta la riforma si concentra sulla Parte Seconda, ovvero
l’Ordinamento della Repubblica, a partire dall’articolo 55 in avanti. Interviene cioè sui meccanismi di
funzionamento, sull’organizzazione, su una “macchina istituzionale” che dopo 68 anni ha evidenziato il bisogno di
qualche manutenzione.
In secondo luogo, molti articoli cambiano per adeguamenti soltanto lessicali: ad esempio la modifica testuale da
“Le Camere” a “La Camera dei deputati” ricorre ben 26 volte, al 48, 60, 61 (x2), 69, 72, 73, 77, 78, 79, 80, 81
(x3), 82, 85, 86, 87 (x2), 88, 94 (x3), 121, 122. Allo stesso modo “comunitario” diventa “dell’Unione Europea” (3 o
4 volte), e viene tolta la parola “Provincia” lasciando “Città metropolitana” (una decina di volte).
Dire che la riforma “stravolge” la Costituzione perché interviene su 50 articoli è quindi infondato e fuorviante.
I due pilastri fondamentali della riforma sono il superamento del bicameralismo paritario e il riordino delle
competenze legislative tra Stato e Regioni. Partiamo dal primo.
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3. DAL BICAMERALISMO PARITARIO A QUELLO DIFFERENZIATO
Con in nuovo art. 55 si passa dal bicameralismo paritario a quello differenziato, per cui le Camere non fanno più –
come adesso – esattamente le stesse cose, ma svolgono ruoli diversi: una “rappresenta la nazione”, l’altra
“rappresenta le istituzioni territoriali”.
In particolare, la Camera dei deputati:
1. è titolare del rapporto di fiducia con il Governo,
2. esercita la funzione di indirizzo politico e quella legislativa
3. e quella di controllo dell’operato del Governo.
Mentre il Senato:
1. esercita funzioni di raccordo tra Stato ed altri enti.
2. Concorre all’esercizio della funzione legislativa nei casi e secondo le modalità stabiliti dalla Costituzione
3. Esercita il raccordo tra lo Stato, gli altri enti costitutivi della Repubblica e l’Unione europea.
4. Partecipa alle decisioni dirette alla formazione e attuazione degli atti normativi e delle politiche dell’U.E, e
valuta le politiche pubbliche e verifica l’impatto delle politiche dell’U. E. sui territori.
5. Concorre ad esprimere pareri sulle nomine di competenza del Governo nei casi previsti dalla legge, e a
verificare l’attuazione delle leggi dello Stato.
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4. Il NUOVO SENATO
Se diversi sono i ruoli e le funzioni, diverse dovranno essere pure la composizione e la legittimazione. Per
questo, mentre la Camera resta immutata (art. 56), il Senato (art. 57) sarà composto da 74 consiglieri regionali
(minimo 2 per Trento, Bolzano, Val d’Aosta, Molise; massimo 14 per la Lombardia; per l’Emilia 6) e 21 sindaci, per
un totale di 95 membri eletti dai consigli regionali + 5 di nomina presidenziale (100 in totale).
E’ fondamentale infatti la coerenza tra legittimazione (ovvero metodo elettivo) e compiti istituzionali. Non
starebbe in piedi che un Senato eletto come la Camera facesse cose diverse. Per fare cose diverse deve anche
attingere ad una diversa legittimazione. Che è quella di rappresentare i territori, a costo di premiare la
geografia a scapito della demografia: le regioni meno popolate (come Valle d’Aosta o Molise) ottengono infatti una
rappresentanza superiore (paragonata al numero di abitanti) rispetto a quella di Roma o della Lombardia. Ma è
esattamente questo lo scopo delle “Camere delle Regioni”: sovra-rappresentare aree periferiche e meno popolate
rispetto a quelle centrali e densamente abitate. Non a caso il senato USA è composto di 2 senatori per Stato,
indifferenti al numero di abitanti.
I membri del Senato decadranno da senatori allo scadere della carica locale in forza della quale erano stati
eletti: d’altronde se entri in Senato in forza del mandato di rappresentanza che primariamente svolgi sul
territorio, è del tutto naturale che al termine del mandato primario tu decada anche da quello di secondo grado.
Sarebbe incongruo il contrario. I senatori di nomina presidenziale non sono più “a vita”, ma durano in carica fino
al termine del mandato presidenziale (massimo 7 anni), per favorire il ricambio (art. 59).
Le modalità tecniche per l’elezione dei senatori sono demandate ad una legge, esattamente come avviene già oggi con
la legge elettorale (che giustappunto non è “costituzionalizzata”). Chi grida allo scandalo per la mancanza – nella
riforma – di una norma di dettaglio sul metodo elettorale del Senato, rinviato alla legge, forse non ricorda che è
già così anche adesso, perché così vuole proprio la Costituzione. Le possibili difficoltà di sovrapposizione del
ruolo di senatore con “funzioni di governo regionali o locali” sono motivo di limitazione alla nomina o
all’elezione al Senato (art. 63). A dimostrare che anche gli estensori della riforma sono consapevoli delle
possibili criticità, che vanno appunto gestite a livello regolamentare. Già oggi i sindaci delle grandi città e gli
amministratori regionali delegati a trattare con i ministeri sono a Roma mediamente 2 volte al mese, e nell’era di
Internet e dell’Alta Velocità (cose che i Padri costituenti non avevano e non immaginavano) non dovrebbe essere
difficile far convivere impegno sul territorio e in Senato (in Germania la Camera delle Regioni si riunisce una
volta al mese).
L’indennità viene riconosciuta ai soli deputati (art. 69), mentre i senatori dovranno “accontentarsi” della
retribuzione già percepita come amministratori, e si introduce per gli eletti in Parlamento “il dovere di
partecipare alle sedute dell’Assemblea e ai lavori delle Commissioni” (art. 64).
Visti i casi di assenteismo parlamentare (eletti che non si fanno più vedere se non sporadicamente), mi sembra una
novità importante.
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5. LEGGI MONOCAMERALI (95%), LEGGI BICAMERALI (5%) E VOTO A DATA CERTA
Arriviamo quindi all’articolo 70, il più criticato di tutta la riforma, centrale perché stabilisce i diversi
procedimenti legislativi:
• il procedimento bicamerale (solo per determinate categorie di leggi, elencate in modo esaustivo al comma 1), dove
le due Camere si comportano come nel sistema attuale (esercitano la funzione legislativa in modo paritario).
Si tratta di circa il 5% della produzione legislativa su base storica.
• Il procedimento monocamerale partecipato per tutte le altre (ovvero il 95% dell’attività legislativa);
l’approvazione spetta alla sola Camera, mentre il Senato ha 40 giorni di tempo per intervenire (a richiesta di un
terzo dei componenti), facendo proposte di modifica, che la Camera è libera di accogliere o respingere. A tale
secondo procedimento sono riconducibili due varianti, il procedimento monocamerale “rinforzato” (comma 4), dove
l’esame del Senato è disposto a prescindere dalla richiesta di 1/3 dei componenti), e dove la Camera può non
conformarsi alle richieste del Senato solo pronunciandosi a maggioranza assoluta, e il procedimento monocamerale di
bilancio, nel quale l’esame del Senato è automatico e i tempi sono più stretti. Le leggi che restano “bicamerali”
(sulle quali il Senato ha un ruolo decisivo, e non solo consultivo) sono di 3 tipi:
• Leggi di sistema o di garanzia (costituzionali, ratifica trattati Unione Europea, referendum)
• Leggi relative al Senato e allo Status dei senatori (legge elettorale, incompatibilità)
• Leggi sull’ordinamento degli enti territoriali (assetto di Regioni, Città Metropolitane, Comuni, ecc.)
Su tutte le altre leggi, benché di competenza della Camera (monocamerali), il Senato ha comunque facoltà di
pronunciarsi, a richiesta di un terzo dei componenti (34), ma deve farlo entro il termine di 40 giorni.
E’ il famoso “voto a data certa” introdotto dalla riforma contro la pessima abitudine dell’attuale sistema di
allungare i tempi senza limite, quasi che il tempo sia una risorsa infinita e che la politica possa permettersi
discussioni interminabili e rinvii pilateschi per anni e anni. Una prescrizione di buon senso, quasi ovvia, che
semplicemente riavvicina i metodi della politica a quelli della vita normale, dove famiglie, imprese e singoli
cittadini sanno di dover prendere decisioni in tempi definiti, e non espandibili a piacimento.
Chi vede nel voto a data certa l’inizio della “deriva autoritaria” evidentemente identifica la democrazia con la
palude inconcludente che spesso abbiamo visto all’opera in Parlamento, dove “destra” e “sinistra” sono talvolta
pure convenzioni, e dove in realtà le forze politiche si sostengono a vicenda nella rappresentazione di uno
“scontro” teso soltanto a riprodurre e consolidare un ceto politico parassitario e preoccupato di sé.
A mio parere il voto a data certa è invece il minimo per non spaccare definitivamente il paese tra ceto politico e
classi produttive. Perché chi lavora sa benissimo che le decisioni vanno prese “per tempo”, e che la democrazia non
può essere la scusa per rinviare le scelte e tirare a campare per un altro giro elettorale.
Infine la critica alla qualità letteraria dell’articolo 70 (“passa da 9 parole a quasi 500!”) è vera ma anche
ovvia, nel momento in cui si passa dal bicameralismo paritario (“la funzione legislativa è esercitata
collettivamente dalle due Camere”) a quello differenziato, dove occorre appunto fissare i confini delle competenze
e delle prerogative reciproche. Inoltre, chi volesse andarsi a leggere i commenti degli stessi Costituenti
(Calamandrei, Mortati, Dossetti) all’indomani dell’entrata in vigore (gennaio 1948), troverà anche allora la stessa
delusione (“testo pasticciato, mal scritto, disorganico…”) Ah, dimenticavo: il Senato può anche – a maggioranza
assoluta – proporre un disegno di legge alla Camera, che deve pronunciarsi entro 6 mesi (art. 71 comma 1). Quindi
riassumendo il nuovo Senato:
A – DEVE esprimersi al pari della Camera sulle leggi bicamerali (art. 70 comma 1);
B – PUO’ esprimersi (entro 40 giorni) su tutte le altre leggi monocamerali (art. 70 comma 3);
C – PUO’ proporre disegni di legge alla Camera (art. 71 comma 2).
Non mi sembra affatto un Senato svuotato come dichiarano i critici della riforma: semmai specializzato.
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6. LE LEGGI DI INIZIATIVA POPOLARE
Anche il popolo “esercita l’iniziativa delle leggi” (art. 71 comma 2), con due modifiche: le firme necessarie
passano da 50 a 150 mila, ma in cambio si introduce l’obbligo che la discussione e la deliberazione sulle proposte
di leggi popolari siano “garantite nei tempi, nelle forme e nei limiti”. Oggi invece le leggi di iniziativa
popolare sono bellamente ignorate: su 260 presentate dal 1979, solo 3 sono diventate leggi, mentre oltre la metà
(153) sono rimaste nei cassetti e non sono nemmeno state discusse. Lo scriveva anche Il Fatto quando non era ancora
sceso in campo per il NO (“Leggi di iniziativa popolare, i cittadini propongono, e il Parlamento affossa. Una cosa
gravissima”, 26 gennaio 2015) Alzare la soglia (50.000 firme erano poche nell’Italia dei 40 milioni di abitanti,
ancor di più in quella odierna da 60) e rendere obbligatoria la pronuncia delle Camere ha l’effetto oggettivo di
accrescere, e non diminuire, la rilevanza dell’iniziativa popolare in materia di leggi.
Vengono introdotti (art. 71 comma 4) nella Carta fondamentale due nuovi tipi di referendum, quello propositivo e
quello di indirizzo, che dovranno essere disciplinati con legge costituzionale.
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7. I POTERI DEL GOVERNO: VOTO A DATA CERTA E LIMITI AI DECRETI LEGGE.
L’art 72 al 7° comma dice che il Governo “può chiedere alla Camera di deliberare che un disegno di legge indicato
come essenziale per l’attuazione del programma di governo sia iscritto con priorità all’ordine del giorno e
sottoposto alla pronuncia in via definitiva”. E tutto questo in tempi definiti: 5 giorni per iscriverlo all’ordine
del giorno, 70 giorni per pronunciarsi. Ecco il secondo caso di “voto a data certa”, ad evitare balletti e rinvii
di cui la nostra storia politica è purtroppo assai ricca. Secondo il fronte del NO questa previsione (peraltro
modificata durante il dibattito in Parlamento) ridurrebbe gli spazi di democrazia e conferirebbe troppo potere al
Governo, permettendogli di imporre alla Camera 75 giorni per prendere posizione su una legge. Ma questo è vero solo
su una legge considerata “essenziale per l’attuazione del programma”, ovvero promessa in campagna elettorale, ed è
sempre escluso per le leggi a procedimento bicamerale e per altre che vengono elencate (come ratifica trattati
internazionali, indulto e amnistia, legge di bilancio…) In questo modo si vuole evitare che chi vince possa
trincerarsi dietro l’immobilismo parlamentare per non realizzare quanto promesso. Pericoloso? Autoritario?
Antidemocratico? A me non sembra. Anzi, trovo che questa innovazione aggiunga non tanto (e non solo) efficienza
(che già non sarebbe un male) al funzionamento delle istituzioni, ma soprattutto richieda maggiore responsabilità e
trasparenza ai partiti, nel passaggio tra proclami elettorali e scelte di governo. E ho il dubbio che proprio la
contrarietà a questo punto sia un elemento unificante del variegato e composito “fronte del NO”. Perché da Vendola
a Salvini, da Berlusconi a D’Alema, da Grillo a Bersani, ha fatto e farà ancora comodo farsi scudo del “vorrei ma
non posso”.
Ma c’è di più. Questo “voto a data certa” viene introdotto anche per ridurre il ricorso alla decretazione d’urgenza
da parte del Governo, prassi da tempo criticata, che nella riforma trova un argine preciso nel nuovo articolo 77.
Il quale infatti introduce limiti netti al potere del Governo di ricorrere ai famosi decreti da convertire in
legge: il comma 5 prescrive che “il Governo non può, mediante provvedimenti provvisori con forza di legge,
disciplinare le materie… (segue elenco). Né può “reiterare disposizioni adottate con decreti non convertiti in
legge…”, né “ripristinare l’efficacia di norme o di atti che la Corte costituzionale ha dichiarato
illegittimi…” E in aggiunta si fissano a livello costituzionale i requisiti (per il decreto-legge)
dell’omogeneità, della specificità e della corrispondenza al titolo (comma 6) e si prescrive che “nel corso
dell’esame di disegni di legge di conversione dei decreti non possono essere approvate disposizioni estranee
all’oggetto o alle finalità del decreto” (comma 8). Cose solo apparentemente ovvie, ma guarda caso spesso
trascurate dalla prassi istituzionale, nella quale – vista la lentezza e l’inconcludenza del processo legislativo
parlamentare – i vari Governi hanno utilizzato i decreti legge ben oltre i “casi straordinari di necessità ed
urgenza”, inserendovi provvedimenti di generi e contenuti vari. Cose che con la riforma non potranno più fare.
Questo articolo mette insomma dei paletti molto precisi al Governo, limitando modi e contenuti della decretazione
d’urgenza, quella stessa che per anni le minoranze e le opposizioni hanno criticato. Anche su questo punto la
riforma realizza quanto da anni era auspicato e richiesto a gran voce da studiosi e forze politiche, e dalla stessa
Corte Costituzionale in varie sentenze (es. 22 del 2012). Stranamente, ora che si passa dalla teoria alla pratica,
molte autorevoli firme che si erano spese – almeno accademicamente – contro l’abuso della decretazione governativa,
sono oggi schierate per il NO… Hanno cambiato idea? Il bilancio complessivo dell’intervento della riforma sul
Governo è quindi o in pareggio, o in perdita di poteri.
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8. LA VERIFICA PREVENTIVA DI COSTITUZIONALITA’ DELLE LEGGI ELETTORALI
La riforma introduce la verifica di costituzionalità “preventiva” sulle leggi elettorali (art. 73 comma 2). Sarà
sufficiente che un quarto dei componenti della Camera o un terzo del Senato (154 deputati oppure 34 senatori,
numeri facilmente raggiungibili da minoranze un minimo coalizzate) faccia “ricorso motivato” entro 10 giorni
dall’approvazione della legge elettorale, per chiamare in causa la Corte Costituzionale che dovrà esprimersi entro
30 giorni. Se la pronuncia è contraria, la legge non può essere promulgata. Ritengo che in presenza di dubbi su
una legge elettorale (anche da parte di partiti di opposizione), sia molto meglio fare la verifica all’inizio,
piuttosto che promulgare la legge, tenere le elezioni, poi attendere la sentenza “postuma” della Corte (come è
avvenuto col Porcellum). Qualche “costituzionalista” ha storto il naso osservando che il giudizio della Corte
dovrebbe “attendere che si producano gli effetti” di una legge, aspettando quindi la promulgazione e l’applicazione
prima di giudicarla. Succede però che uno dei problemi più gravi dell’Italia (un vero handicap rispetto agli altri
paesi europei) è proprio l’incertezza normativa, per cui su qualsiasi iniziativa (politica, economica,
imprenditoriale, ecc.) pende spesso, come spada di Damocle, qualche profilo di potenziale illegalità o
illegittimità. Questo produce un danno immenso soprattutto a livello economico, quindi occupazionale, quindi
sociale. Al di là delle rispettabili opinioni degli studiosi, in questi anni mi sono andato convincendo che la
legge deve fornire certezze, per permettere ad una società di fare progetti e scelte. E invece in Italia siamo
campioni di un “perfezionismo del diritto” costantemente esposto all’incertezza, che frena qualsiasi iniziativa e
allontana investimenti e posti di lavoro. E come si è visto con il Porcellum, la madre di tutte le incertezze è la
legge elettorale. Che con la riforma verrà verificata prima, e non dopo.
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9. UNA POSSIBILITA’ IN PIU’ PER IL REFERENDUM ABROGATIVO
Sulla nuova disciplina dei referendum abrogativi (art. 75) il fronte del NO ha detto molte inesattezze. Non è vero
infatti che l’articolo “alza da 500.000 a 800.000 le firme da raccogliere per richiedere il referendum”: la
disciplina attuale (500.000 firme + quorum della “maggioranza degli aventi diritto” al voto) continua ad esserci e
non viene toccata. Si aggiunge però una ulteriore possibilità, ovvero: “se avanzata da 800.000 elettori”, per
l’approvazione sarà sufficiente “la maggioranza dei votanti alle ultime elezioni della Camera”. Ovvero si abbassa
il famoso “quorum” che negli ultimi referendum non è mai stato raggiunto, e si aumenta in tal modo la possibilità
che un referendum abbia efficacia. Quindi, a quanti ci spiegano che “il Governo ha paura del popolo e con la
riforma vuole restringere gli spazi di democrazia e partecipazione”, dobbiamo rispondere con la nuda verità dei
fatti: il testo è chiaro, e dice un’altra cosa. Che estende, non comprime, la democrazia.
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10. ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Arriviamo all’elezione del Presidente della Repubblica (art. 83), sulla quale la riforma interviene facendo gridare
al regime alcuni sostenitori del NO.
Vediamo perché. Mentre oggi il Capo dello Stato viene eletto “a maggioranza di due terzi dell’assemblea” nei primi
tre scrutini, e “dal terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta” (dei componenti l’assemblea), con la
Riforma sarà necessaria:
– la maggioranza dei due terzi dei componenti per i primi tre scrutini;
– la maggioranza dei tre quinti dei componenti dal quarto scrutinio;
– la maggioranza dei tre quinti dei votanti dal settimo scrutinio.
L’allarme degli amici del NO è sul fatto che dal settimo scrutinio il quorum non è più fondato sul “plenum”
dell’assemblea, ma sui soli votanti. Ci sarebbe quindi la possibilità che il massimo rappresentante dello Stato
venga eletto da una minoranza presente in aula, qualora la maggioranza degli eletti fosse assente.
Come in altri casi, diventa utile considerare un po’ di storia. Quella degli ultimi 68 anni (dall’entrata in vigore
della Costituzione) ci dice che la MEDIA dei parlamentari partecipanti alle diverse votazioni relative all’elezione
di tutti i Presidenti della Repubblica che si sono succeduti è stata del 98,5 %. Il caso di un presidente eletto da
un manipolo sparuto di parlamentari presenti è quindi piuttosto astratto. La storia degli ultimi 2 anni (da quando
il Parlamento discute questa riforma) ci dice che il testo approvato dal Senato in prima lettura prevedeva il
quorum della maggioranza dei due terzi dell’Assemblea fino al terzo scrutinio, dal quarto scrutinio la maggioranza
dei tre quinti dell’Assemblea e, a partire dal nono scrutinio, la maggioranza assoluta. Ed è stato proprio nel
corso del successivo esame alla Camera che la disposizione è stata modificata, allo scopo di garantire le
minoranze: in Commissione Affari costituzionali è stata quindi approvata una proposta emendativa volta a rimodulare
il quorum, calcolato sui “votanti”, e a innalzare la soglia da “maggioranza assoluta” a “maggioranza dei tre
quinti”. In sostanza, l’innalzamento del quorum da 50% + 1 dei componenti (maggioranza assoluta) a 3/5 dei votanti
(dato variabile, che non penalizza le minoranze ma le assenze, come è normale in democrazia) è stato proprio voluto
e introdotto su richiesta di quelle stesse minoranze che oggi dichiarano di votare contro! Se io fossi un leader
di una forza di minoranza, avrei ben più spazio politico (e quindi ben più margine di influenza) con le nuove
regole, che rendono il mio appoggio necessario (o quanto meno rilevante) non più soltanto fino al terzo, ma fino al
settimo scrutinio. E che anche dal settimo in avanti mi tiene in campo (i tre quinti sono più della maggioranza
assoluta) alla sola condizione che io e i miei compagni di partito partecipiamo alle votazioni. A meno che non si
pensi che tutelare la democrazia significhi tutelare chi – pur eletto in parlamento – ha altro da fare ed è assente
dall’aula, per una minoranza è molto peggio la regola attuale (che dal terzo scrutinio la rende irrilevante, perché
il 50% + 1 lo si raggiunge senza di lei) piuttosto che quella nuova (che richiede i tre quinti sempre).
Votare NO è legittimo, ma non certo in difesa delle minoranze, che su questo punto vedono aumentato, e non
diminuito, il proprio ruolo.
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11. RIORDINO DELLE COMPETENZE E MENO CONFLITTI TRA STATO E REGIONI
Arriviamo infine al secondo grande pilastro di questa riforma, il superamento della legislazione concorrente
introdotta nel 2001, fonte di ulteriori confusioni normative e anche di infinite liti tra Stato e Regioni davanti
alla Corte Costituzionale.
Innanzitutto, la riforma introduce (art 116 comma 3) il principio per cui “forme e condizioni particolari di
autonomia” possono essere concesse “purché la Regione sia in condizione di equilibrio tra le entrate e le spese del
proprio bilancio”. Le materie su cui le Regioni possono chiedere maggiore autonomia vengono ridotte rispetto ad
oggi: con la riforma su materie come Salute, Alimentazione, Protezione civile, Porti e Aeroporti, Grandi reti di
trasporto, Produzione e distribuzione dell’Energia, Sicurezza del lavoro le Regioni non potranno decidere
autonomamente.
Come tutti sappiamo, uno dei fattori che affaticano la cittadinanza (ed ostacolano gli investimenti nel nostro
Paese) è il fatto che “Regione che vai, legge che trovi”: ovvero chi volesse aprire due stabilimenti in due regioni
dovrebbe studiarsi due normative regionali sulla sicurezza del lavoro, avviare due procedure, pagarsi due avvocati,
ecc. E così per tutto il resto. Come non apprezzare quindi il fatto che la riforma renda più uniformi e quindi
semplici le regole sul territorio nazionale? Certo non sarà da sola sufficiente, ma si tratta sicuramente di un
primo passo nella direzione giusta (per non dire necessaria…) Il riparto di competenze tra Stato e Regioni viene
completamente riscritto dal nuovo articolo 117, che restringe l’area di competenza legislativa regionale, amplia la
sfera di competenza esclusiva dello Stato, ma soprattutto elimina la “legislazione concorrente” tra Stato e
Regioni: un’area di sovrapposizione che da quando è stata introdotta (riforma in senso “federalista” del Titolo V
del 2001) ha fatto lievitare enormemente le controversie davanti alla Corte Costituzionale, che prima si occupava
di conflitti tra Stato e Regioni per il 5% del proprio lavoro, e invece oggi se ne deve occupare per il 40%, otto
volte di più. Oltre a ridurre un contenzioso abnorme, questo riduce anche l’incertezza normativa dovuta a 20
potenziali legislazioni differenti (ma anche solo 3 o 4) in ambiti che condizionano fortemente la vita delle
persone (sanità, assicurazioni, previdenza…) e delle aziende (sicurezza sul lavoro, ordinamento delle
professioni, energia…). Il fatto che attraversando un confine di regione oggi si passi da una normativa ad
un’altra (con tutti i costi di adeguamento che questo comporta) non aiuta né i diritti di cittadinanza (perché
rende complicato e faticoso riconoscere il confine tra lecito e illecito) né l’economia (che poi significa
occupazione e posti di lavoro). I sostenitori del NO saranno d’accordo almeno su questo?
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12. LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE: TRASPARENZA, RESPONSABILITA’, COSTI STANDARD
Il nuovo articolo 97 recita: “I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano
assicurati il buon andamento, l’imparzialità e la trasparenza dell’amministrazione”. Viene quindi introdotto,
accanto ai principi storici del buon andamento e dell’imparzialità, anche quello della trasparenza, ripreso pure
nell’articolo 118, che viene innovato con l’introduzione di un comma 2 che recita: “Le funzioni amministrative
sono esercitate in modo da assicurare la semplificazione e la trasparenza dell’azione amministrativa, secondo
criteri di efficienza e di responsabilità degli amministratori”. Vengono qui “costituzionalizzati” principi
gradualmente introdotti da previsioni di legge (241 del 1990) e da sentenze della Corte Costituzionale (30 del
2012, 310 del 2010, ecc). E anche entrati nella comune sensibilità dei cittadini. Faccio notare come il criterio
dell’efficienza unito a quello della responsabilità, se trovasse adeguata applicazione, potrebbe essere una leva
potente di cambiamento della macchina pubblica italiana. L’art. 119 – che disciplina l’autonomia finanziaria degli
enti territoriali – viene modificato eliminando (ovviamente) i riferimenti alle Province, e introducendo il
concetto di “indicatori di riferimento di costo e di fabbisogno” finalizzati a promuovere “condizioni di efficienza
nell’esercizio delle medesime funzioni”, in armonia con quanto delineato dalla legge 42 del 2009, tesa a superare
il criterio precedentemente adottato della “spesa storica”, che finiva per premiare gli enti più prodighi e inclini
allo sperpero.
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13. LA “CLAUSOLA DI SUPREMAZIA” E LA RIMOZIONE PER DISSESTO FINANZIARIO
L’articolo 120 – che regola il potere sostitutivo del Governo rispetto alle istituzioni locali, detto anche
“clausola di supremazia” – vede l’aggiunta di due elementi: la necessità di acquisire il parere del Senato
(obbligatorio ma non vincolante, in coerenza con la sua funzione di Camera dei Territori) e il principio per cui i
titolari di organi di governo regionali e locali possono essere esclusi “dall’esercizio delle rispettive funzioni
quando è stato accertato lo stato di grave dissesto finanziario dell’ente”. Principio che dovrà essere applicato
mediante una legge di tipo bicamerale, dato che riguarda appunto le istituzioni territoriali, di competenza anche
del Senato.
I casi in cui il Governo può sostituirsi agli enti locali restano quelli già codificati: mancato rispetto di norme
e trattati internazionali o della normativa comunitaria, pericolo grave per l’incolumità e la sicurezza pubblica,
tutela dell’unità giuridica o economica e la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti
civili e sociali.
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14. VARIE: EQUILIBRIO DI GENERE, MINORANZE, PAESAGGIO, GUERRA, CNEL
Concludiamo con una rapida carrellata di novità “minori” introdotte dalla riforma, ma non meno interessanti. –
Equilibrio di genere. All’articolo 55 viene introdotto il nuovo comma (2): “Le leggi che stabiliscono le modalità
di elezione delle Camere promuovono l’equilibrio tra uomini e donne nella rappresentanza”. In proposito il NO dice
“c’era già l’articolo 51” (che recita: “Tutti i cittadini dell’uno o dell’altro sesso possono accedere agli uffici
pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge. A tale
fine la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini”). Mi sembrano due
concetti diversi. Il 51 tutela una “possibilità di accedere in condizioni di eguaglianza” (quindi sancisce un
diritto di donne e uomini “ai nastri di partenza”, ovvero a candidarsi con pari opportunità alle cariche elettive),
mentre il nuovo 55 “promuove l’equilibrio nella rappresentanza”, che non è un diritto a candidarsi, ma un obiettivo
sociale (un Parlamento equilibrato tra donne e uomini). In sostanza, nel 51 il “soggetto tutelato” è il singolo
candidato, maschio o femmina, mentre nel 55 nuova formulazione sembra essere l’intera società italiana che “merita”
nei suoi organi supremi una rappresentanza “equilibrata” tra donne e uomini in Parlamento. Su questo punto nutro
alcune mie perplessità sostanziali (la combinazione tra regole democratiche e libertà di voto fatica a mio giudizio
a raccordarsi con qualsiasi predeterminazione degli esiti elettorali, fosse pure guidata dalle migliori intenzioni
di equilibrio di genere, sociale, razziale, ecc…) Ma l’accusa di “doppione” fatta propria dal fronte del NO mi
sembra infondata.
Diritti delle minoranze. L’articolo 64 prescrive che i regolamenti delle Camere devono garantire i diritti delle
minoranze e “disciplinare lo statuto delle opposizioni” (che non è il diritto a non apparire sull’elenco
telefonico…) I detrattori scuotono la testa osservando che si tratta di una disposizione assai generica. Vero. Ma
esattamente come generiche sono tutte le disposizioni di principio di cui è piena la nostra Costituzione, che
appunto delega a leggi e regolamenti l’applicazione pratica e le modalità concrete di attuazione dei principi in
essa fissati. E’ generico anche “la sovranità appartiene al popolo” o “tutti i cittadini sono uguali davanti alla
legge”: non possiamo lamentarcene solo qui. – Il paesaggio come bene culturale Al comma 4 dell’art. 118 (come già
al 117 comma 1 lettera S) in tema di tutela dei beni culturali viene aggiunta l’espressione “e paesaggistici”.
L’introduzione a livello costituzionale della nozione di “paesaggio” come valore degno di tutela alla pari di un
bene culturale mi sembra condivisibile, data l’accresciuta sensibilità rispetto al valore non solo ambientale e
naturalistico, ma anche economico del “bene paesaggio”, vista la forte vocazione turistica del nostro Paese. –
Stato di guerra. La riforma richiede la maggioranza assoluta per la deliberazione dello stato di guerra, laddove
oggi è richiesta quella semplice (dei presenti).
Abolizione del CNEL. L’articolo 99, relativo al Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro, viene soppresso. Il
CNEL, pensato per offrire a Parlamento e Governo una consulenza da parte di “esperti e rappresentanti delle
categorie produttive” è diventato (come tanti altri Enti, virtuosi nelle origini, clientelari negli esiti) nei
fatti un consesso di nominati dalla politica (a vari livelli), che in quasi 70 anni ha fatto ben 14 proposte di
legge (una ogni 5 anni) delle quali nessuna è diventata legge. E’ formato da 64 membri (ma erano 121 fino al 2011)
e costa circa 20 milioni all’anno tra emolumenti, gettoni e rimborsi. La sua abolizione non risolve certamente i
problemi delle finanze pubbliche, ma è un passo nella direzione giusta, di riduzione degli sprechi e delle aree di
parassitismo gestite dalla politica.
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Conclusioni. Concludendo questo capitolo, dopo aver scorso tutte le modifiche apportate alla Costituzione non
abbiamo incontrato nulla che possa prefigurare anche indirettamente un rischio per la democrazia e una deriva
autoritaria. E’ chiaro allora che tali argomenti, privi di agganci col testo della riforma, vengono lanciati e
utilizzati più per spaventare gli elettori che per informarli e farli ragionare. E questo mi dispiace.
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II. OSSERVAZIONI POLITICHE
1. Improvvisazioni e voltafaccia
Il passaggio dal bicameralismo paritario a quello differenziato ha una storia antica, almeno come intenzioni
dichiarate, essendo stato al centro di un lungo dibattito e di numerose proposte di riforma, sostenute a larga
maggioranza finché sono rimaste teoriche, mai approdate a nulla di concreto (vedi il dossier della camera dei
Deputati sul mio sito).
Come scrive Gianfranco Brunelli in una efficace sintesi storica, “Dal Decalogo Spadolini (1982) a oggi, tutti i
tentativi di riforma messi in atto per via parlamentare, presidenziale, governativa o più generalmente politica non
si sono realizzati o sono falliti.
Tre Commissioni bicamerali (Bozzi, 1983-1985; De Mita – Iotti, 1992-1994; D’Alema, 1997-1998); quella parlamentare
(I Commissione della Camera; Violante 2006); i tre messaggi presidenziali (Cossiga 1991, Scalfaro 1992, Napolitano
2013) o il singolare tentativo di Napolitano il quale nomina sempre nel 2013 un gruppo di dieci esperti per
elaborare proposte per il governo; le commissioni governative (Speroni 1994, Bossi 2002- 3, Letta 2013)”.
L’attuale proposta di riforma nasce dal lavoro della commissione creata dal governo Letta (35 esperti + una
commissione di redazione di 7 giuristi), ed ha seguito un percorso parlamentare lineare, in ossequio all’articolo
138 della Costituzione, senza bisogno di una legge costituzionale apposita, come invece la Bicamerale di D’Alema e
Berlusconi, oggi entrambi per il NO. Difficile quindi parlare di una “riforma improvvisata”: l’improvvisazione
c’è, è vero, ma è piuttosto quella che accompagna i voltafaccia di chi ha parlato e scritto per decenni di
superamento del bicameralismo, ha votato per 3 volte a favore di questo testo, ed oggi si schiera contro.
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2 . Una lunga storia a sinistra
L’incoerenza è particolarmente forte in Forza Italia (che prima dell’elezione di Mattarella votò a favore di questo
testo, cambiando poi orientamento per ripicca politica) ma soprattutto nella cosiddetta Sinistra PD. Già nel 1996
l’Ulivo di Romano Prodi scriveva nel suo programma: “Il Senato dovrà essere trasformato in una Camera delle
Regioni, composta da esponenti delle istituzioni regionali che conservino le cariche locali e possano quindi
esprimere il punto di vista e le esigenze della regione di provenienza… I poteri della Camera delle Regioni
saranno diversi da quelli dell’attuale Senato, che oggi semplicemente duplica quelli della Camera dei Deputati.
Alla Camera dei Deputati sarà riservato il voto di fiducia al governo. Il potere legislativo verrà esercitato dalla
Camera delle Regioni per la deliberazione delle sole leggi che interessano le regioni, oltre alle leggi
costituzionali”.
Nel Programma elettorale di Rutelli (2001): “Rinnoviamo l’Italia, insieme” a pag. 26-27 si leggeva: “L’ordinamento
italiano va allineato a quello dei paesi europei di democrazia consolidata… Intendiamo garantire la trasformazione
del Senato in una Camera federale. (…) Ad un Parlamento riformato, autorevole nel suo ruolo di indirizzo e
controllo, numericamente ridotto nel numero (la Camera federale non deve superare i 100) deve corrispondere un
Governo con maggiore responsabilità ed autonomia con al centro il Primo Ministro…
Nel Programma elettorale di Prodi (2006) “Per il bene dell’Italia” troviamo a pag. 5: “Un nuovo Senato per regioni
ed autonomie. (…) E’ necessario completare la riforma superando l’attuale bicameralismo paritario ovvero istituendo
un Senato che sia camera di effettiva rappresentanza delle regioni e delle autonomie.
Su questo punto la riforma costituzionale del centrodestra imbroglia e complica le cose appesantendo il
procedimento legislativo sul piano procedurale e creando un senato doppione della camera che consente
l’eleggibilità di candidati sradicati dal territorio di riferimento e non realizza alcuna concreta rappresentanza
degli interessi locali. Noi intendiamo invece realizzare un efficace bicameralismo differenziato attraverso un
Senato che sia luogo di effettiva rappresentanza delle autonomie territoriali.”
C’erano ancora i Democratici di Sinistra quando il 27 giugno 2007 Veltroni, nel discorso del Lingotto, disse:
“Perché se i parlamentari eletti direttamente sono 577 in Francia, 646 in Gran Bretagna, 614 in Germania e 435
negli Stati Uniti in Italia devono essere quasi mille tra deputati e senatori? Perché una legge per essere
approvata deve passare una o due volte in due rami del Parlamento? Perché il governo non può vedere approvate o
respinte le sue proposte di legge in un tempo certo? (…) Il parlamento sta andando in questa direzione. Ma bisogna
fare presto. La risposta alle domande retoriche che ho posto è una sola, purtroppo. Perché molti in questo paese
vogliono una democrazia debole, poteri istituzionali fragili, una politica al tempo stesso flebile e invadente.
L’Italia è diventato il paese in cui tutti a tutti i livelli hanno il diritto di mettere veti e nessuno ha il
diritto di decidere”.
Poi è arrivato il Partito Democratico e nella mozione Bersani (Primarie 2009, responsabile programma Walter Tocci)
si leggeva questo: “Il federalismo responsabile e solidale è la rotta da seguire per avvicinare le istituzioni ai
cittadini. Esso affonda le radici nel patrimonio delle culture autonomistiche e popolari di cui siamo eredi. Le
sfide per l’immediato futuro si chiamano attuazione del federalismo fiscale, razionalizzazione e riforma delle
autonomie locali, trasformazione del Senato in Camera delle regioni e delle autonomie”.
E ancora nel 2010, nei documenti dell’assemblea nazionale PD del 21-22 maggio “Prepariamo giorni migliori per
l’Italia”, leggiamo (Gruppo Istituzioni documento finale pag. 22-23): “Legge elettorale. (…) Proporre una netta
differenziazione tra il sistema elettorale della Camera, che deve favorire la costruzione nelle urne di una
maggioranza di governo, e il sistema elettorale del Senato, che deve favorire la rappresentanza dei territori. (…)
Riforma del bicameralismo paritario.
Particolarmente impegnativa è la riforma del bicameralismo paritario. Il federalismo esige un centro forte per
evitare che si avviino processi di dissoluzione dell’unità nazionale, è opportuno diffidare di soluzioni “deboli”
che sarebbero votate all’insuccesso e favorirebbero processi centrifughi. (…) La Camera dei Deputati,
rappresentante della nazione, sarebbe titolare del rapporto fiduciario; rientrerebbe perciò nelle sue competenze
conferire o ritirare la fiducia, approvare in via definitiva le leggi, con maggioranza qualificata quando intende
superare le proposte correttive del Senato. Il Senato, rappresentante delle Regioni e degli Enti Locali, avrebbe il
potere di richiamare tutti i pdl approvati alla Camera entro i limiti e alle condizioni fissate in Costituzione;
dovrebbe inoltre governare il rapporto tra Stato Regioni, Autonomie locali.
E di nuovo nel 2011 “L’Italia di domani: le proposte del Pd” a firma di Bersani e Letta, si legge (Pag. 61):
“riqualificare il parlamento come luogo della rappresentanza politica della nazione (la Camera) e dei territori (il
Senato)”.
Poi nel 2012 (primarie Bersani/Renzi) troviamo nel programma di Renzi: “Basta con il bicameralismo dei doppioni
inutili. Cominciamo dalla testa. Il Parlamento, la sede della rappresentanza in cui si riflette la volontà
popolare, è oggi tra le istituzioni più denigrate e più screditate anche perché inefficiente. Quasi mille
componenti e due camere che fanno lo stesso mestiere, entrambe titolate a dare e togliere la fiducia al Governo con
due serie di commissioni che operano sulle stesse materie, due filiere dirigenziali, doppie letture di tutte le
leggi che non hanno giustificazione… Al posto dell’attuale doppione serve un organo snello composto da delegati
delle regioni e da sindaci, che possa proporre emendamenti alla legislazione statale su cui la Camera elettiva
decide in ultima istanza, eventualmente a maggioranza qualificata”.
E ancora nelle primarie Renzi/Cuperlo/Civati (2013) leggiamo nella mozione di Cuperlo: “E’ necessario il
superamento del bicameralismo paritario e la riduzione del numero dei parlamentari, da affiancare alla riforma del
titolo V e alla istituzione di un Senato delle regioni e delle autonomie. Lo sviluppo anomalo del federalismo
italiano è stato uno dei fattori che hanno contribuito a portare la spesa pubblica fuori controllo, ad aumentare
inefficienze e clientelismo”.
E nella mozione di Civati: “È auspicabile la trasformazione del Senato in Camera delle Autonomie che possa
funzionare da punto di raccordo e di compensazione tra istituzioni nazionali e regionali, mentre è sbagliato
privarsi dell’istituzione del Presidente della Repubblica di garanzia come delineato dalla Costituzione per andare
verso un (semi-) presidenzialismo”.
C’è bisogno di commentare?
***
3. D’Alema ieri e oggi
“Un Parlamento più snello, funzionale […], dove le deliberazioni, come avviene in tutti i parlamenti moderni,
potessero venire prese con procedure e tempi ragionevoli”. “Un sistema, naturalmente, sottratto al regime del
vecchio bicameralismo perfetto, e dunque con una sola Camera deputata a votare la fiducia al governo e l’altra
impegnata prevalentemente in attività di garanzia e tutela della libertà. Funzioni diverse, quindi, per rendere
finalmente rapida ed efficace l’azione legislativa”.
Così scriveva Massimo D’Alema, oggi tra i più agguerriti sostenitori del No, un tempo presidente della Bicamerale
incaricata di riformare la Costituzione. Era il 1997 e gli obiettivi erano chiari: superamento del bicameralismo
perfetto, distinzione dei compiti delle Camere, semipresidenzialismo (o premierato, il dibattito era acceso),
revisione della composizione della Corte Costituzionale e delle carriere dei magistrati. D’Alema lo metteva per
iscritto in un libro, La grande occasione (Mondadori, 1997), scritto a quattro mani con Gianni Cuperlo. Spiegava
dunque D’Alema che “quel meccanismo – il bicameralismo perfetto – si è retto per anni sul presupposto che qualunque
proposta del governo si poteva bloccare, magari presentando diecimila emendamenti paralizzanti”. Oggi D’Alema si
scaglia contro il ballottaggio, “strumento pericoloso, perché può portare a governare anche con percentuali molto
basse”. Vero, eppure il doppio turno – di coalizione e di collegio, per la verità – è sempre stato uno dei suoi
cavalli di battaglia, assieme al sistema maggioritario. Lo sosteneva nel 1997, l’ha ripetuto più volte negli anni
successivi, liquidando il rischio di affidare in questo modo la maggioranza assoluta ad un partito che ha preso un
20-25% dei voti con queste parole: “Con il doppio turno – diceva – Berlusconi avrebbe vinto comunque le elezioni
del ’94, ma avrebbe potuto governare anche senza la Lega. Allo stesso modo, due anni dopo, l’Ulivo avrebbe disposto
di una maggioranza parlamentare autonoma da Rifondazione. E per la democrazia italiana sarebbe stato un bene”. Un
bene, non un male, diceva allora.
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4. I tempi delle leggi (e della politica)
Il fronte del NO contesta che il ping-pong parlamentare sia un problema, e che i tempi delle leggi non siano poi
così lunghi. Guardiamo ai numeri.
Sul sito del Senato troviamo i dati sui “Tempi medi di approvazione dei Disegni di Legge di iniziativa
parlamentare”.
Nel 2015: Senato 313 giorni; Camera 400 giorni. Nel 2012: Senato 283 giorni; Camera 268 giorni. Nel 2011 un record:
rispettivamente 445 giorni e 412 giorni. Dal Rapporto Open Polis impariamo poi che la legge contro il reato di
usura ed estorsione (primo presentatore Roberto Centaro) ha iniziato l’esame in commissione il 23 settembre 2008, è
stata approvata in prima lettura il 1 aprile 2009, ma ha ricevuto l’approvazione finale solo il 17 gennaio 2012 (40
mesi). Quella sull’omicidio stradale vide i primi DDL nel 2010, ed è stata approvata (con la fiducia!) a marzo del
2016 (60 mesi). La legge anticorruzione, partita con un disegno presentato da Luigi LiGotti dell’Idv, è passata per
le mani di tre ministri della Giustizia e ha rischiato di non essere approvata: 1456 giorni prima di ottenere il sì
definitivo (48 mesi). Poco importa chi presenta la legge: lo Statuto delle imprese, presentato da Pierluigi
Bersani, ha impiegato 1283 giorni, mentre il riconoscimento dei figli naturali, presentato da Rosy Bindi e
approvato in dicembre 2012, “appena” 1259 giorni. Ora, in qualsiasi organizzazione (dalla famiglia all’impresa,
dall’associazione allo Stato) i tempi per prendere decisioni sono un elemento rilevante, anzi essenziale. Solo in
politica non dovrebbero esserlo?
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5. Tra proposta (faticosa) e ammucchiata (sempre contro)
Quella sottoposta al referendum del 4 dicembre, bella o brutta, è comunque una proposta. Il fronte del NO invece è
unito soltanto nella bocciatura di questa proposta, peraltro con argomenti molto contraddittori: “Si doveva abolire
del tutto il Senato”, “No si doveva mantenerlo elettivo”. “Si dovevano lasciare più poteri alle Regioni”, “No la
riforma è debole perché lascia alle Regioni troppo potere”. “Bisognava piuttosto ridurre i deputati”. “Meglio
eliminare le regioni a Statuto Speciale”. E così via. Figuriamoci se un fronte già diviso sulle ragioni del NO
potrà mai produrre una proposta di riforma dopo il voto: è ridicolo anche parlarne. Perché non farla subito? Perché
non l’hanno. E come potrebbero avere una proposta, dovendo mettere insieme Berlusconi e Grillo, Vendola e Salvini,
D’Alema e la Meloni, ANPI e Forza Nuova, che già si guardano in cagnesco nei banchetti per il NO? Il vero
collante del NO, purtroppo per l’Italia, è la volontà di dare una spallata a Renzi. E’ come se un condominio che
funziona ancora con la caldaia a gasolio (costosa e inquinante), ed avesse la concreta possibilità di cambiarla con
un impianto a condensazione alimentato a gas, decidesse di votare contro il cambiamento per antipatia verso
l’amministratore di turno che la propone. Senza capire che l’amministratore passa, la caldaia resta, e resta sul
groppone di tutti i condòmini…
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6. L’impatto economico
Infine, credo che il voto del 4 dicembre possa avere anche un impatto sull’economia nazionale. Per restare alla
metafora della caldaia, dobbiamo chiederci come reagiremmo noi se, avendo prestato soldi a quel condominio (e
dovendo prestargliene ancora), vedessimo che non fa nulla per ridurre i costi e aumentare l’efficienza, e quando si
trova al bivio tra ammodernarsi o tenersi stretti i vecchi arnesi sceglie la seconda strada. E’ abbastanza logico e
prevedibile che diremmo: “Ti sei voluto tenere la caldaia vecchia, costosa e poco efficiente. Ora se vuoi avere i
nostri soldi ci paghi un interesse più alto. Perché i tuoi comportamenti non ci rassicurano sulla tua volontà di
essere solvibile, ovvero di voler restituire i soldi che ti abbiamo prestato”. Quindi, davanti ad un rischio
accresciuto, cresce anche la sua remunerazione (ovvero il tasso di interesse, ovvero il famoso Spread). Non c’è
bisogno di essere il Financial Time o l’ambasciatore USA o la Banca d’Italia per capirlo: basta che ci pensiamo. E
come reagiranno quindi i famosi “capitali stranieri”, nel momento di decidere dove investire, trovandosi davanti in
Italia un “federalismo normativo regionale” divenuto a quel punto immutabile (perché difeso da un NO popolare) che
impone, per aprire stabilimenti produttivi in tre regioni, di studiare tre diverse normative, di avviare tre
diverse procedure, di pagare tre diversi avvocati, ecc.? Magari non reagiranno affatto, pensando che tanto non
sarebbe cambiato nulla ugualmente (un’ipotesi ahimè non infondata). Ma non sarebbe una buona motivazione, e non ci
scommetterei troppo.
ANDREA DE PASQUALE