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LA NUOVA LEGGE ELETTORALE.
(27 Ottobre 2017)

ROMA. Quasi in “zona Cesarini”, il parlamento è riuscito a varare lanuova legge elettorale che, obbedendo alle

richieste del Quirinale, armonizza le procedure d’elezione della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica.

Inutile dire che, anche questa disciplina ha incontrato forti opposizioni soprattutto da chi teme di riportarne

danni, ma alla luce del nulla di fatto di questi anni, dopo che in diverse occasioni la corte Costituzionale aveva

sforbiciato qua e là le leggi deliberate nel 2005 e nel 2014, questo è quanto il potere legislativo in carica può

offrire.
***
Il testo. Il progetto di legge – già ribattezzato dalla stampa “Rosatellum”, perché firmato alla Camera da Ettore

Rosato, capogruppo PD – prevede l’elezione di circa il 37 per cento dei membri di Camera e Senato in collegi

uninominali con metodo maggioritario: è eletto il candidato che ottiene più voti, secondo il principio in vigore in

Gran Bretagna del First-past-the-post.

Ciò che rimane viene eletto con metodo proporzionale con uno sbarramento del 3% per le liste che si presentan da

sole e del 10% per le coalizioni.

Al Senato saranno ammesse al riparto dei seggi le coalizioni che abbiano ottenuto a livello regionale almeno il 20%

dei voti: ciò in ossequio al precetto costituzionale che prevede che la Camera alta sia eletta su base regionale.

In altri termini: per l’elezione della Camera dei deputati si prevede la costituzione di 232 collegi uninominali,

mentre i restanti seggi (398 vengono assegnati in collegi plurinominali.

Al Senato, i seggi eletti secondo il metodo del First-past-the-post sono 116, i restanti 199 scaturiranno da

collegi con più concorrenti.

L’elettore al momento del voto riceverà due schede, una per la Camera dei Deputati, l’altra per il Senato (se il

votante ha compiuto il venticinquesimo anno d’età entro il giorno delle elezioni).

Sulla scheda saranno riportati i nomi dei candidati nel collegio uninominale, nonché l’elenco dei partiti che lo

sostengono e i nomi dei candidati per ogni partito alla parte proporzionale di quel collegio.

Se si traccia un segno sul nome del partito, la preferenza va sia a quel partito sia al candidato uninominale

collegato; se invece il segno è tracciato sul nome del candidato uninominale, il voto è assegnato al partito che

sostiene quel candidato o, nel caso di coalizione, ripartito tra le liste della coalizione in proporzione ai voti

ottenuti in quel collegio uninominale.

Non sono possibili né il voto disgiunto, né l’espressione d’una preferenza: nella quota proporzionale vengono

eletti i candidati meglio piazzati nella lista.

I collegi plurinominali saranno relativamente piccoli – al massimo potranno esser presentate liste con otto

candidati sia per la Camera che per il Senato: le liste dovranno ripsettare il principio dell’equilibrio di genere.

Per ogni lista, i candidati d’un genere non possono essere più del 60% nei collegi uninominali e nella posizione di

capolista in quelli plurinominali; nelle liste proporzionali c’è l’obbligo di alternanza di genere.

Ogni candidato in collegio uninominale – così come tutti quelli nei collegi proporzionali – può presentarsi in

altri cinque collegi proporzionali.

Sono possibili coalizioni, che devono essere identiche su tutto il territorio nazionale.

Infine, ogni partito deve depositare un contrassegno, un programma e l’indicazione del nome del “capo politico” che

potrà eventualmente divenire Presidente del Consiglio dei Ministri.
***
Le critiche. La nuova legge elettorale si è attirata molte critiche, tra le quali citiamo:

1. Avvicina solo in modo relativo l’elettore agli eletti.

se le leggi elettorali emanate nel 1993 prevedevano 475 deputati designati con metodo uninominale, oggi il numero

degli eletti con questa procedura saranno 232.

Perciò, i collegi saranno più ampi e comprenderanno all’incirca 160.000 abitanti.

2. Permane il fenomeno delle candidature in più collegi.

La legge n. 270/2005 prevedeva che ci si potesse presentare in tutta Italia, questa invece riduce il numero delle

candidature plurime a cinque e richiede al candidato di scegliere aree geografiche contigue.

questa norma però sembra, come l’altra, fatta apposta per conferire ai big della politica la facoltà di scegliere

al momento dell’insediamento alla camera chi subentrerà loro e chi invece rimarrà fuori.

3. Sparizione delle preferenze.

In realtà, in Italia le preferenze furono cancellate con le leggi del 1993 e riapparvero nel 2014, ma è a tutti

noto che l’istituto della preferenza favorisce il clientelismo.

I detrattori della legge tuttavia sostengono che in questo modo i partiti hanno pieni poteri nell’attribuire ai

nominativi più fedeli al leader i cosiddetti “collegi sicuri”, mentre possono inviare i più sgraditi in aree dove

si vince solo grazie ad un miracolo.

4. La legge avvantaggia le coalizioni e produce le liste civetta.

Non c’è dubbio che il legislatore abbia varato una normativa che assegna un vantaggio a chi si coalizza con altri,

anche in modo strumentale, ma forse proprio per questo potrebbero crearsi le condizioni per una maggiore

governabilità del paese.

Del resto molti di coloro che hanno combattuto questa legge avrebbero dovuto difendere la norma approvata nel 2014

che assegnava il successo o ad una lista che conseguisse il 40% o ad una che vincesse il ballottaggio tra le due

più votate: un modello simile a quello che si utilizza per l’elezione dei sindaci.

La corte Costituzionale, però, ha bollato d’infamia proprio questa norma e quindi è stato necessario l’intervento

del Legislativo.
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Le previsioni. Secondo quanto hanno scritto in questi giorni alcuni quotidiani sembra probabile che questa nuova

legge elettorale non sia in grado d’assicurare una maggioranza parlamentare solida già la domenica del voto:

secondo alcune simulazioni, la coalizione di centro-destra dovrebbe conquistare 270 seggi alla camera, il PD ed

alleati 180, il M5S, 150. completerebbero il quadro una serie di liste minori.

Di conseguenza, la parola passerebbe poi alla contrattazione tra i partiti per la formazione del nuovo governo.

Anche l’indicazione sulla scheda del nome del “capo politico”, inteso come candidato Premier potrebbe non esser

sufficiente ad assicurare al vincitore l’insediamento a Palazzo Chigi.

D’altra parte, una realtà multipolare come quella italiana, non consente di prevedere una facile soluzione al

problema della governabilità.

Toccherà al Presidente della Repubblica individuare la persona che possa formare e presiedere il nuovo esecutivo,

come del resto previsto dall’art. 92 della Costituzione.

PIER LUIGI GIACOMONI

 

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